Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5893 del 03/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5893 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DIRESE FELICE N. IL 20/11/1969
avverso l’ordinanza n. 58/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/
• le conclusioni del PG ‘in sede intese ali’ inammissibilità
del ricorso ;

Uditi ,ditensor Avv.;

Data Udienza: 03/12/2012

-2—
RITENUTO in PATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila in data 13-4-2012
che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da DIRESE FELICE
avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 2-02-2010 di condanna

per i reati di resistenza a p.u. e lesioni personali v in difetto del requisito della specificità delle proposte doglianze,stante i caratteri di genericità,apoditticità e congetturalità di tali doglianze p il predetto DIRESE
ha proposto ricorso per cassazione,deducendo,a motivi del gravame,l’inos-

servanza dell’art.59I co.I” lett.c) e l’erronea applicazione della legge

penale in relazione al1’art.58I co.I” lett.c) cpp.,posto che l’atto di appello,contrariamente all’assunto della Corte territoriale aquilana,aveva
esplicitato i motivi di dissenso rispetto alla decisione impugnata,segnalanda che la condotta contestata come presunta aggressione a p.u. poteva,

al più,rappresentare reato di ingiuria e,quanto alle lesioni,quello di per-

cosse,in uno alla omessa valutazione della reale portata dei fatti conte-

stati e del comportamento processuale dell’imputato in punto di trattamento
sanzionatorio,fermo restando che tali doglianze rappresentavano una invocata rivalutazione sia in fatto che in diritto della vicenda e non già una
mera riproposizione degli argomenti svolti innanzi al primo Giudicante.

Con requisitoria scritta r il PG in sede ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni motivatamente enunciate nell’ordinanza impugnata e ribadite,altrettanto motivatamente,dal PG
con la requisitoria in atti.
Ed invero,come ribadito da costante indirizzo di questa Corte di legittimità

in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione con riferimento al combinato disposto degli artt.58I lett.c) e 591 lettfrc) cpp.,i motivi devono
presentare caratteristiche di necessaria specificità peculiarizzante la
doglianza in rapporto ai fatti oggetto di esame del provvedimento impugnato,
non potendosi risdlvere in una mers richiesta di “rilettura” in terlini asservivamente differenti da quelli oggetto della decisione impugnata,specie

se il tutto si risolve in apodittiche assertive,tracciare in un “limbo” di
astrattezza che,quand’anche eventualmente fondate in tal senso,non si conno-

tano “specificamente” al thema decidendum ed alle conseguenti risoluzioni
decisorie dell’AG .
Come sottolineato nell’ordinaza impugnata rdetti caratteri di imprescindibilE
ammissibilità dell’impugnazione,difettano ragionevolmente nel caso de quo,

di guisa che incensurabile appare la conseguente decisione d’inammissibilità
dell’appello proposto dal DIRESE e conseguentemente il relativo ricorso è

manifestamente infondato e,come tale,va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del rtcorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma equitativamente stabilita in Euro MILLE/00= id favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

DOCHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE,00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Romapil 3-12-2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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