Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5892 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5892 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KIREMITCI SALIM N. IL 01/09/1979
avverso la sentenza n. 1140/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
15/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Geperale in pe sona del Dott. Ass ,.y,
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

C)9,–C,

C___ U1 1_

Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto

KIREMITCI Salim ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe, resa in esito a giudizio
abbreviato che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.

Con l’impugnazione [appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza

operata dal giudice di merito, che aveva fondato il giudizio di colpevolezza sulla acclarata
circostanza che la patente di cui in passato era stato titolare il prevenuto gli era stata
“annullata” perché oggetto di conversione da patente estera [turca] risultata
contraffatta.

Si duole altresì del trattamento sanzionatorio [ euro 5250, 00 di ammenda ridotti a euro
3.500,00, per la scelta del rito abbreviato], ritenuto eccessivo in ragione della riferita
incensuratezza e neppure mitigato attraverso la concessione delle attenuanti generiche,
che si assumono concedibili per la lievità del fatto e la collaborazione processuale.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al trattamento sanzionatorio.

La doglianza sulla responsabilità è generica, tipicamente di fatto [non a caso era stato
proposto appello] e comunque attinge un apprezzamento del compendio probatorio
satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l’imputato:
sul punto, il giudicante si è soffermato valorizzando gli accertamenti documentali che
avevano dimostrato l’intervenuto annullamento del titolo: ergo, l’insussistenza di titolo

inappellabile] si duole della affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione

valido per la guida del motoveicolo.

D’altro canto, non ha fondamento la doglianza secondo la quale il fatto ascritto
all’imputato è stato affermato senza essere provato da alcun documento decisivo.

In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte
( v.Sezione IV, 8 novembre 2012, n. 47294, Obiechefu, rv. 253924) non spetta al PM
eseguire accertamenti circa l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo, incombendo sul
ricorrente l’onere di indicare di essere in possesso di una patente in corso di validità. Non
vi è dubbio, pertanto, che l’indicazione relativa all’eventuale conseguimento di patente

2

v

estera, in corso di validità, per il cittadino straniero che si sia posto alla guida di un
veicolo in Italia, rientra tra gli oneri di allegazione a carico dell’indagato.
Si tratta, del resto, della specifica affermazione del principio secondo il quale, quando per
l’esercizio di un’attività è necessaria una specifica abilitazione, incombe all’imputato
l’onere di provare il conseguimento dell’abilitazione stessa ( v. Sezione III, 8 novembre
1974, n. 2548/1975, Legrottaglie, rv. 129416).

ricorrente fosse titolare di patente di guida estera, il giudicante ha del tutto
legittimamente fondato il giudizio di responsabilità sugli elementi di prova sopra
richiamati, contestati dal ricorrente in modo incongruo al principio di autosufficienza.

Fondate sono, invece, le doglianze oggetto del secondo motivo di ricorso, in punto di
mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che le stesse erano state
domandate in sede di giudizio di primo grado e di formulazione delle richieste conclusive
ed il giudice di merito non ha in alcun modo motivato il suo diniego.

Sul punto vale il principio secondo il quale il giudice di merito non può negare le
attenuanti generiche solo perché, indipendentemente dalla loro applicazione, considera
adeguata la pena, ma deve prima stabilire se le attenuanti generiche devono essere
applicate, poi quando occorre, effettuare il giudizio di comparazione ed infine operare la
determinazione della pena ( v. Sezione VI, 23 ottobre 2009, n. 46514, Tisci, rv. 245336).

Nel caso in esame, è totalmente assente la motivazione in punto di generiche, pure
richieste; il che è circostanza che vizia il provvedimento impugnato in punto di
determinazione dell pena, con effetto di assorbimento in ordine alla terza censura, pure
fondata, in merito all’assoluta mancanza di motivazione in punto di graduazione della
pena stessa.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Milano, che si atterra’ ai principi
sopra indicati.

3

Nel caso di specie, in cui la difesa non ha altrimenti dedotto la circostanza che il

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad
altra sezione del Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Il Consigliere estensore

)Presidente

Così deciso in data 17 dicembre 2013

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