Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5891 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5891 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCINI GIOVANNI N. IL 07/08/1992
avverso la sentenza n. 7123/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ge9erale in persona del Dott. R/ln.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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00 1 G.–CF

Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza che,
riformando quella di primo grado, nel riconoscere MANCINI Giovanni colpevole della violazione
dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, gli concedeva peraltro la circostanza attenuante del
fatto di lieve entità di cui al comma 5 del citato articolo 73, così corrispondentemente

La Corte di merito riteneva di concedere l’attenuante sia per lo scarso dato ponderale dello
stupefacente, sia per la rudimentalità dell’attività di spaccio, sia, infine, per il ruolo secondario
svolto dall’imputato.

Secondo il ricorrente, invece, nella specie le modalità e circostanze dell’azione – sostanze di
natura diversa, frazionamento delle sostanze, spaccio a terzi commesso in concorso con
minore- avrebbero dovuto condurre a negare l’attenuante speciale, in ossequio alla
giurisprudenza che ritiene a tal fine ostativo il rilievo negativo anche di uno solo dei parametri
normativi.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, a fronte di una decisione non congruamente motivata.

Nel caso di specie, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’oggetto della imputazione
è la cessione a terzi, dietro corrispettivo in denaro- di cui euro 700,00 cadevano in sequestrodi sostanza stupefacente del tipo eroina, oltre che di detenzione, al fine di cessione, di
sostanza stupefacente dello stesso tipo contenuta in 10 cilindretti in plastica del peso netto in
origine di gr. 2,584 contenenti diacetilmorfina ( eroina) con titolo al 16,8% in peso, 6monoacetilmorfina con titolo del 7,5% in peso e morfina con titolo al 3,8% in peso, pari a gr.
0,726 di principio attivo puro, equivalente a 29,1 dosi medie singole, caduta in sequestro.

Alla luce di tali dati, è fondata la doglianza del ricorrente in ordine alla decisione del giudice di
appello di avere ritenuto l’applicabilità al caso in esame dell’attenuante speciale di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309/90 in ragione dello scarso dato ponderale dello stupefacente
sequestrato e della rudimentale organizzazione predisposta per l’attività di spaccio e,
nell’ambito della stessa, in particolare, per il ruolo secondario svolto dall’imputato ( non diretto
cedente la sostanza stupefacente). Tali elementi, porterebbero a ritenere, secondo la Corte di
appello, di scarsa offensività penale la condotta dell’imputato.

2

riducendo la pena inflittagli.

La conclusione sopra indicata non è conforme ai principi espressi in più occasioni da questa
Corte ( v. da ultimo Sezione VI, 5 marzo 2013- 25 giugno 2013 n. 27809, Gallo; Sezioni
unite 21 settembre 2000, Primavera).

Ciò tenuto anche conto in fatto che già la decisione di primo grado aveva osservato che il
Mancini aveva svolto il ruolo di vedetta insieme ad un minorenne, al fine di proteggere l’attività
di spaccio posta in essere direttamente da altro coimputato: trattasi, pertanto, di una ripetuta

nella somma oggetto di sequestro, con modalità dell’azione di non modesta offensività, da
valutare unitamente alle quasi 30 dosi cadute in sequestro.

Il giudicante non ha fatto, pertanto, corretta e logica applicazione del principio in forza del
quale, in tema di sostanze stupefacenti, per concedere la circostanza attenuante del fatto di
lieve entità occorre che la fattispecie risulti di “offensività trascurabile”, sia in relazione
all’oggetto materiale del reato (le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza
stupefacente), che in relazione all’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa). Ciò in
quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo
3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interprete- la proporzione tra
la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto.

Ne consegue che il vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati
dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineluttabilmente
l’inconfigurabilità dell’ipotesi attenuata.

Nel caso in esame tale apprezzamento non è stato adeguatamente sviluppato dal giudice di
appello, il quale non ha adeguatamente spiegato le ragioni che deponevano per la non gravità
del fatto, trascurando le connotazioni particolari che, nel caso concreto, avevano assunto i
singoli parametri di riferimento, sia in relazione alla quantità della droga sia in relazione ai
mezzi, modalità e circostanze dell’azione.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto
concernente l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, con rinvio alla Corte di
Appello di Napoli, che si atterrà ai principi sopra indicati.

3

attività di spaccio, oggetto di accertamento da parte dei Carabinieri, il cui provento era già

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’attenuante di cui all’art.
73, comma 5, D.P.R. 309/90, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in data 17 dicembre 2013

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