Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5890 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5890 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BIANCHINI REMO (P.C.) N
Nei confronti di :
GROSSI FAUSTO N. IL 1.11.1956
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA del 15 giugno 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto il rigetto del ricorso e
per il ricorrente l’avvocato Mauro Gionni che ha insistito per l’annullamento della sentenza
della Corte d’appello
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 giugno 2012 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della
sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno appellata da Grossi Fausto, assolveva
quest’ultimo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere
del reato di cui all’art. 590, 1,2 e 3 comma c.p. perché, quale titolare dell’omonima
ditta edile per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed in violazione
della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dovendo effettuare dei
lavori di ristrutturazione presso l’abitazione di Fratoni Pio, Fratoni Luciana e Formica
Amalia, si portava sul posto unitamente all’operaio dipendente Bianchini Remo, il
quale durante i lavori da effettuarsi (presumibilmente montaggio di un caminetto),
utilizzando una scala non idonea e senza che il datore di lavoro vigilasse sulla
esecuzione dei lavori assicurandone la idoneità e stabilità della scala stessa
(violazione artt. 18 e 19 d.P.R. 547/1955), precipitava al suolo battendo
violentemente il capo, procurandosi lesioni personali gravissime comportanti pericolo
di vita.
2. Avverso tale decisione ricorre la parte civile Bianchini Remo deducendo la
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

Data Udienza: 11/06/2013

3. Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale nel pervenire alla sentenza di assoluzione nei confronti del Grossi
perché il fatto non sussiste ha evidenziato come nella specie manchino
assolutamente elementi in ordine alla dinamica dell’incidente. Si può evincere
solamente che al momento dell’incidente il Bianchini stesso sarebbe stato sopra una
scala. Se la scala fosse idonea, quali indicazioni gli fossero state date ovvero fossero
omesse dal suo datore di lavoro (fra l’altro emerge che è pure in contestazione che
proprio il giorno dell’incidente il Bianchini si trovasse alle dipendenze, sia pure
solamente con contratto di lavoro non regolare, del Grossi), come fossero i luoghi
dell’incidente.
A fronte di tali affermazioni la parte civile ricorrente si limita a richiamare unicamente
elementi di fatto da cui si ricaverebbe l’assoluta certezza che il datore di lavoro è il
Grossi Fausto.
Da tale “assoluta certezza” ne deriverebbe la responsabilità dell’imputato, a nulla
rilevando quale fosse la dislocazione esatta del cantiere, né la caduta dalla scala che
deve essere sicuramente ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro. Trattasi a
tutta evidenza did affermazioni assolutamente apodittiche e del tutto svincolate dalle
risultanze processuali.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio dell’Il giugno 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

1,L PRESIDE TE

CONSIDERATO IN DIRITTO

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