Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 589 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 589 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO
GABRIELI MAICH nato il 22/03/1977 a SANDRIGO

avverso l’ordinanza del 07/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 21/09/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa
Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATI-0

di Torino concedeva la detenzione domiciliare a Gabrieli Maich, condannato
in espiazione con fine pena il 13 ottobre 2018, in relazione al
provvedimento di cumulo n. 1321/10 Siep, emesso il 26 luglio 2012 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello
di Torino ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 17 gennaio
2017, in cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione. Il giudice del merito è pervenuto ad una valutazione di
adeguatezza delle risorse familiari pur dando atto delle informazioni di
polizia che, invece, evidenziano una situazione palesemente inadatta a
facilitare il reinserimento sociale del condannato. Sulla base della lettura
degli atti, il giudice del merito riporta che nell’abitazione in cui il
condannato dovrebbe risiedere abita la convivente, pregiudicata per reati
contro il patrimonio, e che un figlio è stato denunciato per reati della stessa
indole. La disponibilità della donna ad accogliere il condannato avrebbe
dovuto essere oggetto di critica valutazione, non solo in relazione
all’episodio avvenuto il 21 aprile 2015 nel carcere di Alessandria, in cui egli
l’ha aggredita percuotendola con diversi pugni, ma anche con riguardo al
profilo economico, sorretto, per così dire, dal lavoro saltuario e precario
della moglie, dai servizi sociali e dalle rispettive famiglie di origine. La
contraddittorietà del provvedimento è inoltre manifesta nell’analisi della
meritevolezza del condannato. Il giudicante, pur elencando i numerosissimi
rapporti disciplinari nei quali il detenuto è incorso, e pur rilevando una
condotta carceraria non regolare, caratterizzata da mancanza di
autocriticità rispetto al proprio comportamento impulsivo, conclude
inaspettatamente per una pericolosità sociale residua contenibile con la
misura concessa. Infine, l’omessa valutazione emerge chiaramente alla
luce della sfavorevole sintesi espressa dall’U.E.P.E., che, tenuto conto
anche del recente rilievo disciplinare, aveva proposto la prosecuzione del

2

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2016, il Tribunale di sorveglianza

trattamento intramurario, rimandando a una successiva valutazione
l’eventuale apertura all’esterno. Il giudice disattende tale sintesi senza
addurre alcun motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

detenzione domiciliare, avrebbe dovuto dare conto di aver verificato la

Pt.2

sussistenza di tutte le condizioni, positive e negative, previste dagli artt.r «
47 ter, comma 1-bis, ,eA-bis, comma’ i-OtSI ord. pen. In particolare,
avrebbe dovuto verificare la idoneità della misura ad evitare il pericolo della
commissione di altri reati da parte del condannato.
Proprio per quest’ultimo profilo, l’ordinanza impugnata non è
sostenuta da adeguata e coerente motivazione. Da un lato, infatti, il testo
dà conto di taluni elementi di segno contrario rispetto alla possibilità di
concedere l’invocata misura, tratti dalla sfavorevole relazione di sintesi
proveniente dal carcere di Saluzzo, aggiornata al 7 novembre 2016, dalla
quale emerge, fra l’altro, che il detenuto non ha sempre serbato condotta
regolare, essendo incorso in rapporti disciplinari; ha aggredito la moglie,
percuotendola durante un colloquio visivo con la stessa e con tre figli; ha
subito rapporti disciplinari con esito sanzionatorio per atteggiamenti
offensivi; in mancanza di atteggiamento autocritico, minimizza i propri
comportamenti spesso impulsivi. Dall’altro lato, il testo non espone
considerazioni capaci di superare il peso di tali elementi mediante
argomenti di segno opposto e di valore adeguato. La generica
affermazione, secondo la quale la residua pericolosità sociale del
condannato non sarebbe tale da non poter essere adeguatamente
fronteggiata, è carente di robusto ancoraggio. A fronte delle specifiche
risultanze contrarie alla concessione della misura alternativa, e avuto
riguardo soprattutto al comportamento tenuto dal condannato nei confronti
della moglie con la quale dovrebbe convivere nel corso dell’esecuzione della
misura, si rivelano precari i riferimenti dell’ordinanza alla distanza
temporale dei reati cui si riferiscono le pene in espiazione; alla mancanza
di carichi pendenti; alle risultanze delle informazioni di polizia; alla
sussistenza di adeguate risorse familiari e abitative.
Il provvedimento, quindi, è carente di spiegazioni circa la
sussistenza della condizione positiva della idoneità della misura a

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P

Il Tribunale di sorveglianza, per giustificare la concessione della

contrastare la pericolosità sociale del condannato, come previsto dall’art.
47 ter, comma 1-bis, ord. pen.

2. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con
rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che svolgerà nuovo esame
senza incorrere nei vizi riscontrati.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

cJ

P. Q. M.

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