Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 589 del 04/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 589 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO CARLO N. IL 12/07/1945
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
k. ,•-•111—
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5;L.,A7.4..
che ha concluso per .0 «.-4-4.— ,—
Udito, per la parte civi
Udit i difen Avv.
vv
Data Udienza: 04/10/2013
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17/07/2012 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato Carlo Russo alla pena ritenuta di giustizia e
al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione al
danneggiamento dell’autovettura di proprietà di Giuseppe Milone, condotta da Carmelima
Milone. Il giudice di merito ha valorizzato, al riguardo, le univoche dichiarazioni dei testi
Pietro Recupero e Lorenzo Gitto.
2. Il Russo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
le specifiche censure contenute nell’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo, si rileva l’intervenuta prescrizione.
Considerato in diritto
111 primo motivo di ricorso è inammissibile, alla luce dell’assoluta genericità delle censure
sollevate con l’atto di impugnazione, prive di qualunque riferimento ad oggettivi dati
processuali idonei a palesare la manifesta illogicità della valutazione delle prove operata dalla
sentenza impugnata.
2. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione,
implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva
la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione intervenuta, per effetto delle sospensioni registrate, in data
13/01/2013, successivamente alla pronuncia in grado di appello del 17/07/2012 (cfr., tra le
altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011,
Morra, Rv. 250328, in motivazione).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 04/10/2013
Il Componente estensore
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali per non avere il Tribunale affrontato