Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5888 del 22/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5888 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da Diagne Serigne nato il giorno 8 maggio
1981 in Liberville (Gabon) e Ndieye Mamadou, nato in Senegal il 2 aprile
1989, avverso la sentenza 14 febbraio 2011 della Corte di appello di Torino.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso rilevando l’intervenuta
abrogazione della norma applicata e per il rigetto del resto dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Diane Serigne e Ndieye Mamadou,

stranieri extracomunitari, non

legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, ricorrono personalmente
avverso la sentenza 14 febbraio 2011 della Corte di appello di Torino che ha
confermato la sentenza 6 luglio 2010 del G.U.P. presso il Tribunale di Torino di
condanna per i reati ex art. 73 d.p.r. 309/90 e art. 6 comma 3 divo
286/1998, chiedendo il parziale annullamento della decisione di condanna in
punto di ritenuta violazione del citato art. 6.
Il motivo è fondato.

Data Udienza: 22/01/2013

Il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del documento di
Identificazione è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato e non di quelli in posizione irregolare,
desumendosi ciò dalla modifica dell’art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 apportata dall’art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), legge 15 luglio

fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (cass. pen.
sez. 4, 47502/2011 Rv. 251743 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N.
16453 del 2011 Rv. 249546).
La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente al reato di cui al
capo B), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed eliminata la
relativa pena di giorni 10 di reclusione ed e 66 di multa per ciascuno dei
ricorrenti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
B), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa
pena di giorni 10 di reclusione ed €. 66 di multa per ciascuno
Così deciso in Roma il giorno 22 gennaio 2013
Il consigliere estensore

2009, n. 94, che ha comportato una “aboliti° criminis” della preesistente

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