Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5887 del 11/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5887 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
Data Udienza: 11/12/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Luongo Giovanni
n. il 30 novembre 1959
avverso
il decreto 9 maggio 2013 — Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del decreto impugnato;
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 9 maggio 2013, il Tribunale di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Luongo Giovanni volta a ottenere restituzione in termini ex art. 175 cod.
proc. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 18 novembre
2010.
tempestivo ricorso per cassazione Luongo Giovanni chiedendone l’annullamento per
violazione di legge. Veniva rilevato dal ricorrente che il giudice, pur decidendo de
plano non si era arrestato a rilevare il difetto delle condizioni di legge, ma era entrato nel merito dell’istanza esprimendo argomentazioni valutative senza peraltro
affrontare l’unico aspetto rilevante, vale a dire, l’accertamento della effettiva conoscenza da parte dell’imputato condannato in contumacia dell’estratto contumaciale.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato (ancorché per motivi diversi da quelli esposti in ricorso)
e deve essere accolto.
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3.1 — Occorre rilevare che, nella fattispecie, il giudice competente a decidere
sulla restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è quello competente a conoscere dell’impugnazione della sentenza, cui la restituzione si riferisce (nel caso di
specie, la Corte di Appello di Napoli) trattandosi di competenza di carattere funzionale la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sez. 1, 8 maggio 2012,
n. 25070, rv. 253039, De Santis).
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo
per questi motivi
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l’// dicembre 2013
Ud. in c.c.: 11 dicembre 2013 — Luongo Giovanni — RG: 24730/13, RU: 18;
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto