Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5886 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5886 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAMIANI TULLIO N. IL 05/06/1978
avverso l’ordinanza n. 63/2012 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
28/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/aentite le conclusioni del PG Dott. 64./1.~..eike, stArce- 9D à f‘A; * ‘ r • OLS2 Aie C – O le- – 2 o’ –

Uditi difensor Avv.;

1-.. L–0–

Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28.9.2012 il Tribunale di Livorno , in funzione di
giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena
concessa a Damiani Tullio con la sentenza della Corte di appello di Roma
del 10.12.2003, irrevocabile il 11.1.2005, di condanna alla pena di anni
uno di reclusione per il reato previsto dall’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309. La causa di revoca era indicata nella sentenza del Giudice delle

9.3.2012, di applicazione della pena di anni 4 di reclusione per il reato
previsto dall’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 commesso il 9.1.2010.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per il seguente
motivo: la data di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di
Roma non deve individuarsi nel giorno 11.5.2011, allorché è stata
pronunziata l’ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione, ma
nel momento antecedente della proposizione della impugnazione da parte
dell’imputato; ne deriva che il fatto giudicato con la sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno risulta commesso dopo il
decorso del termine di cinque anni di sospensione condizionale della
pena .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di merito, la tesi del
ricorrente trova un ostacolo insormontabile nel tenore testuale
dell’art.648 comma 2 cod.proc.pen., secondo cui, in caso di proposizione
di ricorso per cassazione, la data di irrevocabilità della sentenza coincide
con la data di pronuncia dell’ordinanza o sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
spese processuali.
Così deciso in Roma il 11.12.2013.

al pagamento delle

indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 4.7.2011, irrevocabile il

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