Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5885 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5885 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEZZELLA ANTONIO N. IL 23/12/1979
avverso l’ordinanza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CASORIA, del
16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentito le conclusioni del PG Dott. A umiw

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.10.2012 il Tribunale di

Napoli sez.dist. di

Casoria, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava le sospensioni
condizionali della pena concesse a Pezzella Antonio con le seguenti
sentenze:1) Pretura di Frattamaggiore del 19.5.1998 di condanna alla
pena di mesi 5 di reclusione per il reato di furto;2) Tribunale di Napoli
sez. dist.di Frattamaggiore del 23.3.2006 di condanna alla pena di mesi

dist.di Frattamaggiore del 30.3.2006 di condanna alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato di evasione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo: 1) nullità dell’ordinanza per incompetenza territoriale del
giudice che l’ha pronunciata, dovendosi ritenere la competenza del
Tribunale di Napoli sez. dist. Frattamaggiore quale giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo;2) violazione di legge
per insussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione
condizionale della pena concessa con le sentenze del Tribunale di Napoli
sez.dist.Frattamaggiore del 23.3.2006 e del 30.3.2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.A norma dell’art.665 comma 4 cod.proc.pen., in caso di contestuale
esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi , la
competenza per l’esecuzione appartiene al giudice che ha emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, che si individua nel caso
in esame nel Tribunale di Napoli sez. dist. di Casoria che ha emesso la
sentenza divenuta irrevocabile il 14.12.2008, indicata al punto 5)
dell’ordinanza impugnata.
In ogni caso deve considerarsi che le sezioni distaccate, sia di
Tribunale che di Corte di appello, costituiscono semplici articolazioni
dell’unitario Ufficio da cui dipendono; pertanto l’applicazione dei criteri di
distribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata, ovvero tra
sedi distaccate, stabilita dall’art.48 quater r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall’art. 15 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, non dà luogo a
questioni di competenza tra uffici giudiziari diversi, ma inerisce alle
disposizioni ordinamentali di ripartizione degli affari tra articolazioni dello

i

6 di reclusione per il reato di ricettazione; 3) Tribunale di Napoli sez.

stesso ufficio giudiziario, la cui inosservanza è specificamente disciplinata
dall’art.163 bis disp.att.cod.proc.pen. (conformi Sez. 4, n. 4205 del
08/01/2013, Farina, Rv. 254355; Sez. 1, n. 42172 del 29/11/2006,
Wieser, Rv. 235571; Sez. 4, n. 4838 del 27/11/2003 – dep. 06/02/2004,
Antonucci Somma, Rv. 229367).
2.L’ordinanza impugnata contiene l’indicazione, quale causa di revoca
del beneficio ai sensi dell’art.168 comma 1 n.1) cod.pen., della sentenza

quinquennale, comportante la revoca sia della sospensione condizionale
concessa con la sentenza del Tribunale di Napoli sez.dist.Frattamaggiore
del 23.3.2006 (punto 3), sia della sospensione condizionale concessa con
la sentenza del Tribunale di Napoli sez.dist. Frattamaggiore del
30.3.2006. (punto 4).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11.12.2013.

di cui al punto 5), intervenuta per fatto commesso nel termine

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