Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5884 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5884 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’Orsi Luisa

n. il 2 agosto 1966

avverso
l’ordinanza 10 dicembre 2012 — Tribunale di Torre Annunziata;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 11/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 10 dicembre 2012, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di D’Orsi Luisa volta a ottenere la restituzione in termini ex art. 175 cod.
proc. pen.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando, non solo che mancavano

stato annotato sulla copertina l’esito positivo della stessa, ma che il certificato penale dalla cui lettura la D’Orsi avrebbe appreso della esecutività del decreto penale,
era stato rilasciato in data 29 settembre 2010, sicché, dovendosi ritenere che la conoscenza del provvedimento doveva essere avvenuta ben prima del novembre
2012, la domanda di restituzione era da ritenersi intempestiva.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto personalmente tempestivo
ricorso per cassazione D’Orsi Luisa chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dalla ricorrente che il giudice l’avesse ritenuta a
conoscenza della definitività del decreto ben prima della domanda di restituzione
basandosi sulla mera annotazione effettuata sulla copertina del fascicolo. In realtà
la D’Orsi aveva avuto contezza del decreto penale solo in occasione di una perizia
medico-legale allorquando il proprio difensore le aveva mostrato il certificato penale
richiesto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per altro procedimento.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1. — Com’è noto, per adeguare l’ordinamento italiano ai principi del giusto
processo, di cui all’art. 111 Cost. e al principio del contraddittorio di cui all’art. 6,
comma terzo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, specie dopo le decisioni della Corte di Strasburgo allo Stato italiano, il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17,
art. 1, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, ha sostituito l’art.
175 comma secondo cod. proc. pen. il quale, nel testo ora vigente, così dispone:
‘Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è

Ud. in c.c.: 11 dicembre 2013— D’Orsi Luisa — RG: 23326/13, RU: 13;

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dal fascicolo proprio le pagine relative alla notifica del decreto penale, e che era

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione,
salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria
verifica’. La nuova disposizione, così come è stata costantemente interpretata da
questa Corte, è inequivoca nello stabilite che in caso di decreto penale di condanna,
l’imputato che ne faccia richiesta deve essere restituito nel termine per proporre
opposizione a meno che il giudice, il quale a tal fine deve compiere ogni necessaria
verifica, non accerti e dimostri con adeguata motivazione che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento e aveva volontariamente rinunciato a
proporre opposizione, non essendo più a tal fine sufficiente la sola presenza di una
notifica formalmente valida effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario
dell’atto (come è avvenuto nel caso di specie).
Invero, mentre la prova della non conoscenza del provvedimento doveva in precedenza essere fornita dal condannato, è stata ora introdotta una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza (Cass., Sez. 6, 9 maggio 2006, Kera, m.
234283; Sez. 1, 6 aprile 2006, Latovic, n. 233615), ed è stato posto ‘a carico’ del
giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario (Sez. 1,
21 febbraio 2006, Halilovic, n. 233515), nel senso che deve essere il giudice, richiesto della restituzione in termini, ad accertare l’effettiva conoscenza del provvedimento, soprattutto in presenza di allegazioni da parte dell’imputato (Sez. 5, 21 novembre 2006, Vargas Cabrerà, n. 235336). Il giudice ha quindi l’onere di compiere
ogni necessaria verifica allo scopo di stabilire se dagli atti emerga la prova
dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato contumace (Sez. 1, 9
marzo 2006, Coppola, n. 233516), con la conseguenza che la concessione del nuovo termine si impone anche in caso di dubbio, ossia nel caso in cui la prova positiva
della conoscenza effettiva non sia pienamente raggiunta (Sez. 5, 18 gennaio 2006,
Picuti, m. 243003).
3.2. — Ciò posto, si rileva che il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di
condanna, ha dato conto del fatto che la conoscenza della definitività del decreto
penale non poteva che essere anteriore alla data di presentazione della domanda di
restituzione non solo perché il decreto penale risaliva al 2001 e le pagine relative
alla notifica del fascicolo risultavano essere state strappate, ma anche perché la positività della notifica era stata annotata sulla copertina del fascicolo e la definitività

Ud. in c.c.: 11 dicembre 2013 — D’Orsi Luisa — RG: 23326/13, RU: 13;

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I

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

del decreto già risultava dal certificato del casellario rilasciato in data 29 settembre
2010 per fini di giustizia. Il giudice, pertanto, ha esaustivamente argomentato sugli
elementi di fatto postisi alla sua attenzione traendone la convinzione motivata e logica (e sotto questo profilo incensurabile in questa sede di legittimità) della raggiunta conoscenza, in capo alla destinataria, dell’atto processuale che gli interessava.

danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 dicembre 2013

Il

nsigliere estensore

Il Presidente

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4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la con-

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