Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5884 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5884 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARACENO ANTONIO BRUNO N. IL 06/05/1958
avverso la sentenza n. 559/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

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Data Udienza: 11/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
SARACENO ANTONIO BRUNO era condannato per i reati contestati di bancarotta
e false fatturazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/1991, alla pena
di cinque anni di reclusione, oltre a pene accessorie;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

poteva essere contenuto con una maggiore riduzione sulla pena per il reato più
grave per effetto delle attenuanti generiche – pur ritenute prevalenti – ed un
minore aumento al titolo di continuazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta

infondatezza, poiché ignora la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, la
quale sottolinea la particolare gravità delle violazioni penali, consumate per
favorire un’associazione di tipo mafioso, in un contesto in cui l’imputato aveva
coinvolto anche i familiari ed aveva, sotto lo schermo di costoro, agito
nell’interesse sotto le direttive di uno dei principali esponenti del pericoloso
gruppo criminale, così denotando rilevante caratura criminale e conseguente
pericolosità sociale; per giunta l’imputato è gravato da plurimi precedenti penali
per stupefacenti (anche consumati all’estero), per armi e per ricettazione;
– che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
2

l’imputato, deducendo l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, che

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Il preside e

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2016

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