Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5883 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5883 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Kamberi Albert

n. il 11 gennaio 1985

avverso
l’ordinanza 20 marzo 2013 — Tribunale di Forlì;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-

curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 11/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 20 marzo 2013, il Tribunale di Forlì, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Kamberi Albert volte a ottenere, in via principale, la nullità della sentenza 19 gennaio 2011 del
Tribunale di Forlì, irrevocabile il 21 marzo 2011 in conseguenza della nullità del decreto di irreperibilità del prefato emesso in data 12 febbraio 2009; in via subordina-

verso la sentenza e ciò a causa della omissione di nuove ricerche e della mancata
omissione del nuovo decreto di irreperibilità all’esito della sentenza e della nullità
conseguente della notifica del titolo esecutivo; in ogni caso, veniva domandata la
sospensione dell’ordine di esecuzione.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che nessuna notifica doveva essere effettuata, una volta non rinvenuto il Kamberi nel luogo del domicilio conosciuto, ai sensi dell’art. 157 cod. pen. in quanto, alla data delle prime ricerche,
nessuno dei luoghi indicati dalla norma era conosciuto; era semmai noto che il prefato fosse stato rimpatriato in Albania, ma, anche in questo caso, alcun ricerca poteva essere effettuata non essendovi stata alcuna notizia precisa di residenza o dimora del prefato all’estero. Inoltre, correttamente, la sentenza era stata emessa a
carico dell’imputato latitante e la notifica dell’estratto è avvenuta ai sensi dell’art.
165 cod. proc. pen. non essendo applicabile la disciplina relativa agli imputati irreperibili ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. stante la condizione di latitanza del prefato che è perdurante, di per sé, sino a quando non ne viene accertata processualmente la cessazione. Infine, non aveva pregio l’eccezione di nullità dell’ordine di esecuzione in assenza del decreto di irreperibilità e di nuove ricerche in Italia e
all’estero per quando sopra detto.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione Kamberi Albert chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare, veniva ribadito dal ricorrente che non erano state nella fattispede rispettate le precise modalità di notificazione stabilite dagli artt. 157 e 159 cod.
proc. pen. e, in ogni caso, che il giudice ha dato atto che l’imputato al momento del
decreto di irreperibilità non era a conoscenza del procedimento a suo carico. Infine,
non era stata fornita adeguata motivazione in relazione al fatto che il decreto di irreperibilità fosse temporalmente anteriore al provvedimento di vane ricerche.

Ud. in c.c.: 11 dicembre 2013 — Kamberi Albert — RG: 22766/13, RU: 12;

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ta, veniva chiesta la rimessione in termini ai fini della proposizione dell’appello av-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Le doglianze avanzate del ricorrente sono meramente ripropositive di
quelle già avanzate al giudice dell’esecuzione è motivatamente rigettate in modo

all’estero non erano state possibili, al di fuori della ricerca al domicilio conosciuto e
presso le strutture carcerarie, per carenza di valide indicazioni. Per vero, deve ritenersi che l’obbligo di effettuare ulteriori approfondite ricerche, è condizionato
all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni
garanzia processuale. Inoltre, essendo stato emesso nei confronti del prefato un
decreto di latitanza, non era necessaria la reiterazione delle vane ricerche stante la
vigenza del decreto di latitanza stesso da rinnovarsi solo nell’ipotesi dell’emissione
di un diversa misura cautelare a carico dello stesso soggetto.
3.2 — Quanto alla specifica richiesta di restituzione in termini e, in particolare,
sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento, profilo in realtà non
sufficientemente affrontato dal Tribunale, occorre rilevare che la stessa non è tempestiva atteso che è il medesimo ricorrente che afferma di essere stato arrestato in

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data 3 settembre 2012 dalla Polizia di frontiera di Bari in ossequio dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Porli in data 13 maggio 2011
(relativo alla sentenza di condanna 19 gennaio 2011 che lo aveva condannato alla
pena di giustizia e divenuta irrevocabile il 21 marzo 2011). Le richieste del prefato
sono state avanzate, dunque, mesi dopo l’effettiva conoscenza del provvedimento e
pertanto fuori termine.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.

Ud. in c.c.: 11 dicembre 2013 — Kamberl Albert — RG: 22766/13, RU: 12;

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analitico e puntuale. In particolare è stato chiarito che le ulteriori ricerche in Italia e

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l’/1 dicembre 2013

Il Presidente

Il C sigliere estensore

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