Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5881 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5881 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Mercurio Salvatore

n. il 24 dicembre 1975

avverso
l’ordinanza 4 aprile 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Bologna;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 11/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 4 aprile 2013, depositata in cancelleria il
9 aprile 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna revocava le ordinanze emesse
dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza, meglio indicate nel provvedimento gravato, concessive nei confronti di Di Mercurio Salvatore della liberazione anticipata ex
art. 54 primo comma L. 354/74, in relazione ai semestri ivi indicati.

della pena, il prefato aveva commesso reati sino al 10 novembre 2005 come da
sentenza di condanna dei 26 gennaio 2012 della Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 12 giugno 2012 che lo aveva condannato ad anni otto di reclusione.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Di Mercurio Salvatore chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice avrebbe dovuto sciogliere il cumulo onde verificare quale pena fosse in esecuzione onde evitare, come
invece è successo, di revocare la liberazione anticipata in relazione a semestri di
pena già espiati. Inoltre, il giudice non solo non ha motivato in alcun modo in relazione alla incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa e se il fatto criminoso avesse di per sé rappresentato un fallimento dell’opera rieducativa, ma aveva altresì adottato argomentazioni sganciate dalla realtà concreta del fatto.

Osserva in diritto
3.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va an-

nullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
3.1 — Occorre qui ribadire l’orientamento di questa Corte secondo cui il Tribunale di sorveglianza, in presenza di una situazione di esecuzione di pene concorrenti in
parte espiate, avrebbe dovuto provvedere a sciogliere il cumulo, onde verificare a
quale di esse imputare la specifica causa di revoca del corrispondente periodo di
liberazione anticipata. La decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone infatti, nel caso in cui le pene inflitte siano riunite in un provvedimento di cumulo, che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca

Ud. in c.c.: 11 dicembre 2013 — Di Mercurio Salvatore — RG: 19844/13, RU: 8;

2

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, durante l’espiazione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

solo in relazione a detta pena” (Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2012, n. 11756, rv.
252270, Parisi.; Sez. 1, n. 44353/08, rv. 242100, Sapia). Prima di provvedere in
modo indiscriminato alla revoca dei tutti i benefici concessi il giudice avrebbe dovuto verificare se gli stessi afferivano o meno a pene del tutto espiate.
Inoltre, occorre ribadire che ai fini della revoca della liberazione anticipata per
delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena,

di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza. (V. Corte cost., 23 maggio
1995 n. 186; Cass., Sez. 1, 7 aprile 2010, n. 16784, rv. 246946, Balsamo) senza
abbandonarsi, giusti i gravi effetti revocatori ad automatismi di sorta (come avvenuto nella fattispecie) che vanificano la ratio che presiede all’istituto della liberazione anticipata.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

3

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 dicembre 2013
Il

nsigliere estensore

Il Presidente

spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera

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