Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5880 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5880 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMORE BRUNO MAURIZIO N. IL 08/12/1954
avverso l’ordinanza n. 11/2013 TRIBUNALE di VERBANIA, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Amore Bruno proponeva incidente di esecuzione con il quale chiedeva
di dichiarare non esecutiva la sentenza del Tribunale di Milano del
26.6.2007, confermata dalla Corte di appello di Milano il 11.5.2009, di
condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, inclusa nel
provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 13.11.2011 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Assumeva

era mai stato notificato.
Con ordinanza del 22.2.2013 il Tribunale di Verbania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta osservando che l’estratto
contumaciale della sentenza del Tribunale e della Corte di appello di
Milano erano stati ritualmente notificati al domicilio eletto presso lo studio
del difensore avv. Davide Diana, la cui rinuncia al mandato non aveva
inciso sulla efficacia della domiciliazione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione:
1)reitera l’eccezione di invalidità della notifica eseguita presso il domicilio
eletto presso lo studio del difensore di fiducia che aveva rinunciato al
mandato ed allega la elevatissima probabilità che il ricorrente non abbia
avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato; 2) deduce mancanza di
prova della ritualità delle notificazioni processuali e delle ricerche
effettuate ai fini della emissione del decreto di irreperibilità; 3) formula
istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la
sentenza della Corte di appello ai sensi dell’art.175 comma 2
cod.proc.pen..
Con successiva memoria ribadisce le argomentazioni contenute
nell’originario ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato.
1.La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio
che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il
quale l’imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità
dell’elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente
revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bardhi,
Rv. 236789; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387).

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i

che l’estratto contumaciale della suddetta sentenza di condanna non gli

Il giudice dell’esecuzione, davanti al quale è stata dedotta la non
esecutività del titolo, ha correttamente proceduto alla verifica della
ritualità della notificazione del titolo sotto un profilo formale, essendo gli
accertamenti previsti dall’art.670 comma 1 cod.proc.pen. limitati al
controllo dell’esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua
emissione e dell’esecuzione della sua notificazione nel rispetto delle
disposizioni del codice; resta invece estranea, agli effetti di tale verifica,

quale può rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di restituzione nel
termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del
decorso di trenta giorni da quello in cui l’istante abbia avuto effettiva
conoscenza del provvedimento. (in tal senso Sez. 1, n. 29363 del
21/05/2009, Tosti Croce, Rv. 244307).
2.Come

affermato

nella

ordinanza

impugnata,

il

giudice

dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente
verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a
quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi
valere solo nell’ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di
impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte
dalla formazione del giudicato.(conformi Sez. 1, n. 19134 del
26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224; Sez. 4, n. 1599 del 28/10/1994,
Asole, Rv. 200400).
3. La richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della
sentenza della Corte di appello, contenuta nel ricorso per cassazione
depositato il 23.4.2013, è inammissibile perché presentata oltre il
termine previsto a pena di decadenza dall’art.175 comma 2 bis
cod.proc.pen., considerato che l’istante ha dichiaratamente avuto
effettiva conoscenza della sentenza in oggetto con l’arresto avvenuto in
data 16.12.2012 in esecuzione del provvedimento di cumulo.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q. M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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2

l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l’imputato, la

Così deciso in Roma il 11.12.2013.

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