Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 588 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 588 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMBONINI GUIDO N. IL 04/11/1971
avverso la sentenza n. 4851/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito

r la parte civile, l’Avv

Uditoildifensort..Avv. 1.4.”‘

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Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 28/03/2012 la Corte d’appello di Bologna, riqualificato il reato contestato
a Guido Zambonini come tentativo di violenza privata, ha rideterminato la pena, rinviando
l’applicazione dell’indulto alla fase esecutiva.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in ordine alla
mancata applicabilità dell’indulto.

dell’autore del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano il travisamento delle risultanze istruttorie e il
conseguente mancato rilievo dell’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Considerato in diritto
1. In assenza di evidenti cause di inammissibilità, va rilevato che il 27/11/2012, ossia in
epoca successiva alla decisione di secondo grado, è maturata la prescrizione relativa al reato
ritenuto in sentenza.
Tale rilievo vale aeCrendere ultroneo non solo l’esame del primo motivo, che attiene ad una
causa di estinzione della pena, ma anche delle restanti censure, giacché l’orientamento
assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in
Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché
sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle
more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento
contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i
vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più
se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato,
che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente
la prescrizione, dall’altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata
declaratoria di proscioglimento (Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

‘dente

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all’identificazione

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