Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5873 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5873 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AKGUN RASIM N. IL 29/09/1978
avverso la sentenza n. 1393/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona (Voti AJcQ
ced
4, woowyvve,r,,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO
All’esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 21.2.2012 il Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce dichiarava Akgun Rasim
colpevole del reato previsto dagli artt.110 cod.pen. e 12 comma 3
lett.a), d), comma 3 ter lett.b) del d.lgs. n.286 del 1998 perché, in
concorso con altre persone,poneva in essere atti idonei a consentire
l’ingresso illegale nel territorio nazionale di 63 cittadini extracomunitari di

Grecia imbarcava i predetti extracomunitari su un natante a vela,
occultandoli sottocoperta e trasportandoli sino alla costa salentina,
consentendo agli stessi l’ingresso in Italia in cambio di imprecisate
somme di denaro.In Santa Maria di Leuca il 9.8.2011. Per l’effetto lo
condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.050.000
di multa.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 15.2.2013 confermava
la decisione del Giudice delle indagini preliminari impugnata
dall’imputato.
Avverso la sentenza del giudice di appello Akgun Rasim
personalmente propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
nullità della sentenza per violazione dell’art.597 comma 1 cod.proc.pen.
nella parte in cui ha ipotizzato la sussistenza della circostanza aggravante
di aver commesso il delitto avvalendosi di una associazione criminale
transnazionale, non contenuta nel capo di imputazione; 2) violazione
dell’art.192 comma 1 cod.proc.pen., insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare in ordine
alla censura proposta con l’atto di appello relativo al mancato deposito
delle riprese videofilmate che avevano ritratto gli imputati mentre erano
alla guida dello scafo negli istanti precedenti l’affiancamento del natante
da parte della Guardia di Finanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La Corte di appello non ha, all’evidenza, applicato la circostanza
aggravante ( non contestata) prevista dall’art.4 della legge n.146 del
2006, avendo semplicemente confermato la decisione del giudice di primo
grado. Diversamente, il giudice dell’appello, al quale era stato devoluta il

i

varie nazionalità al fine di trarne profitto: in particolare in un porto della

punto sulla penale responsabilità dell’imputato, ha ribadito il giudizio di
colpevolezza rilevando,”anche sotto il profilo sanzionatorio”,la particolare
gravità del reato che ha ritenuto, in fatto, commesso con l’ausilio di una
organizzazione transnazionale, pur in assenza della contestazione della
specifica aggravante.
2.Con riguardo al motivo di appello relativo al mancato deposito delle
riprese videofilmate effettuate dalla Guardia di Finanza prima di bloccare

imputati fossero congiuntamente alla guida dello scafo risultava
ugualmente provata dalle sommarie informazioni rese da alcuni dei
soggetti trasportati, nonché da quanto gli operanti saliti a bordo del
natante avevano direttamente constatato e successivamente riferito nella
comunicazione di notizia di reato e nei verbali di arresto.
L’argomentazione è giuridicamente corretta e priva del denunciato vizio
di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
spese processuali.
Così deciso il 11.12.2013

al pagamento delle

il natante, la Corte di appello ha osservato che la circostanza che gli

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