Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5872 del 11/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5872 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ATRIA CARLO N. IL 14/10/1964
avverso la sentenza n. 610/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/01/2016
D’Atria Carlo ricorre avverso la sentenza 29.10.14, emessa dal Tribunale di Palermo ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi cinque, giorni dieci
di reclusione ed E 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il giudice
reato in esame.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 gennaio 2016
IL CO I LIERE estensore
applicato una pena meno elevata in considerazione del non particolare allarme suscitato dal fatto di