Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5871 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5871 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI MARIA N. IL 06/12/1963
MAINENTI CONSUELA N. IL 04/04/1982
SUFFER ROBERTO N. IL 12/12/1960
avverso la sentenza n. 1445/2014 TRIBUNALE di FERRARA, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/01/2016

Lucchesi Maria, Mainenti Consuela e Suffer Roberto ricorrono avverso la sentenza 26.11.14,
emessa dal Tribunale di Ferrara ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i
reato di furto aggravato, tentato e consumato, loro ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse a
tutti attenuanti generiche equivalenti, a Lucchesi e Suffer la pena di anni due di reclusione ed
E800,00 di multa ciascuno e a Mainenti quella — condizionalmente sospesa – di mesi nove di

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancata assoluzione ai sensi dell’art.129 c.p.p., mancando agli atti la
prova della loro partecipazione ai furti.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto delle denunce-querele, alle
intercettazioni telefoniche, ai verbali di s.i.t., a quelli di perquisizione e sequestro e a quelli di
arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

e 1.500,00.

reclusione ed € 600,00 di multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 gennaio 2016

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