Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 587 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 587 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAO ANTONIO N. IL 03/06/1952
avverso l’ordinanza n. 726/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/01/2014

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sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ne le conclusioni del PG Dott. A

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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.1.2014 la Corte di appello di Torino, in funzione
di giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, revocava il
beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto ad Antonio Rao
con la sentenza emessa il 22.1.1999 (irrev. 3.4.1999) dal Giudice per le indagini
preliminari della Pretura di Cassino, perché il condannato ha commesso il
5.5.2003tdelitti per i quali è stato condannato alla pena detentiva della

Riteneva infondata la deduzione difensiva in ordine al giudicato, rilevando
che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con la sentenza
del 13.2.2013 aveva disposto la revoca dei benefici concessi con sentenza della
Corte di appello del 24.7.2009, nulla statuendo in relazione alle altre condanne.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Rao, a mezzo
del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che le deduzioni difensive non attenevano alla formazione
del giudicato, ma alla insussistenza delle condizioni per disporre la revoca della
sospensione condizionale in esame( ai sensi dell’art. 168 cod. pen. i che fa
espressamente salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen..
La commissione di un nuovo reato, ancorchè nel quinquennio dal passaggio
in giudicato della condanna che ha riconosciuto il beneficio, non comporta
l’automatica revoca del beneficio qualora il cumulo delle pene non supera i limiti
stabiliti dall’art. 163 cod. pen., ma viene rimessa alla discrezionalità del giudice
della cognizione che nell’infliggere la nuova pena è libero di valutare se
concedere il beneficio per la seconda volta o revocare il precedente. Nella specie,
la Corte di appello di Torino con la sentenza del 26.5.2009 aveva concesso un
ulteriore sospensione condizionale della pena rispetto a quella di cui alla
sentenza del 22.1.1999 compatibile con i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.;
tanto, preclude la revoca di tale ultimo beneficio in sede esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come si rileva dagli atti, la revoca della sospensione condizionale della pena
di mesi undici e giorni dieci di reclusione che era stata concessa con la sentenza
della Corte di appello di Torino del 26.5.2009 è stata disposta dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torino con sentenza del 13.2.2013 ai sensi
dell’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen..

2

reclusione con sentenza della stessa Corte di appello in data 24.7.2009.

La stessa non travolge la sospensione condizionale della pena di mesi sei di
reclusione che era stata concessa con la sentenza del 22.1.1999 del Giudice per
le indagini preliminari della Pretura di Cassino, tenuto conto della disposizione di
cui all’art. 164 ultimo comma cod. pen. fatta salva dall’art. 168 cod. pen..
Invero, l’art. 168 cod. pen. prevede la revoca di diritto, quindi al di fuori di
qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, quando il condannato
realizzi la condizione risolutiva della commissione di altro fatto costituente delitto
punito con pena detentiva di qualsiasi entità; la clausola di riserva che richiama

tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga di reiterare per una
seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella
precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite prescritto dall’art. 163 cod.
pen..
Nella specie, il giudice della cognizione ha inflitto la pena di mesi undici e
giorni dieci di reclusione con la sentenza del 26.5.2009 ed ha ritenuto di
concedere nuovamente il beneficio della sospensione condizionale della pena,
ancorchè, già riconosciuto con quella di mesi sei di reclusione della sentenza del
22.1.1999 del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Cassino,
valutazione legittima non superando i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
Tanto, quindi, preclude la revoca del beneficio precedentemente concesso anche
se il secondo venga successivamente revocato.
Il giudice dell’esecuzione non ha fatto, quindi, corretta applicazione delle
richiamate disposizioni; pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata
senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
appello di Torino.

Così deciso, 1’11 novembre 2015.

dell’art. 164 ultimo comma cod. pen. sta a significare che la revoca è disposta

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