Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 587 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 587 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCORCIA FRANCESCO N. IL 14/08/1984
avverso la sentenza n. 1061/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sc-.che ha concluso per (i
.4,-. .s•L’ 12.4,7 A-LA. -\ c.01,1

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit difensorcAvv.

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Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26/11/2012 la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato Francesco Scorcia alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato di furto aggravato. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha negato
la concessione della speciale attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, sia per
l’impossibilità di valorizzare a tal fine gli stessi elementi che hanno giustificato il
riconoscimento delle attenuanti generiche, sia per la mancanza di una formale contestazione
dell’aggravante di cui all’art. 7 del medesimo d.l.

lamentano vizi motivazionali e violazione dell’art. 8 d.l. 152 del 1991, per non avere la Corte
territoriale esaminato i motivi di doglianza contenuti nell’atto di appello con il quale si
invocava il riconoscimento dell’attenuante speciale.
Considerato in diritto
1. Osserva la Corte che, in data 06/09/2012, ossia prima della sentenza di secondo grado, è
maturata la prescrizione del reato contestato, talché la decisione impugnata va annullata
senza rinvio per tale causa. Tale rilievo assorbe ogni altra questione relativa al trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

2. Nell’interesse dello Scorcia è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si

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