Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5869 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5869 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOGLIA GIUSEPPE N. IL 30/09/1983
avverso la sentenza n. 12686/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Níco— GLak
che ha concluso per ,et,,,,„,„„;1„-e„:k, 4.„e_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. P.’y Luzler29.4
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Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6.7.2011 il Tribunale di Noia dichiarava Foglia
Giuseppe colpevole dei reati previsti da: a) artt.10, 12 e 14 legge n.497
del 1974 ( detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola
semiautomatica cal.6,35); b) art.23 legge n.110 del 1975 ( detenzione di
arma clandestina in riferimento alla predetta pistola priva del numero di
matricola perché abraso); c) art.648 cod.pen. (ricettazione della pistola

Roccarainola il 25.3.2010.Per l’effetto,ritenuta la recidiva specifica e
infraquinquennale ed esclusa la recidiva reiterata pure contestata, lo
condannava alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 6000 di multa.
Con sentenza del 16.4.2012 la Corte di appello di Napoli confermava
la decisione del giudice di primo grado, impugnata dal pubblico ministero
e dall’imputato.
Avverso la sentenza del giudice di appello

il difensore ricorre

deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, nella parte in
cui la Corte di appello ha confermato la sussistenza della recidiva
specifica senza compiere una doverosa indagine finalizzata alla
individuazione ovvero esclusione dei caratteri indicativi di una identica
indole tra i reati, considerato che la ricettazione dell’arma non ha
cagionato danni patrimoniali in pregiudizio di altre persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte di appello ha confermato la sussistenza a carico
dell’imputato della recidiva specifica e infranquinquennale, comportante
un aumento della pena della metà ai sensi dell’art.99 comma 3
cod.proc.pen., sul rilievo che il nuovo reato, oltre che commesso entro i
cinque anni dalla condanna precedente, doveva ritenersi della stessa
indole “posto che sono indubbiamente della stessa indole i reati di
estorsione aggravata di cui alla precedente condanna e quello di
ricettazione per cui si procede”.
Deve ritenersi giuridicamente corretta la decisione del giudice di
merito che ha ritenuto della medesima indole i reati di estorsione ( e
rapina), precedentemente commessi dall’imputato, ed il reato di
ricettazione di arma da sparo oggetto del presente giudizio , trattandosi

provento di delitto); d) detenzione illegale di sei cartucce cal.6,35.. In

in tutti i casi di reati contro il patrimonio connotati dal fine di profitto. In
proposito occorre rilevare che, a norma dell’art. 101 cod. pen., per reati
della stessa indole devono intendersi non soltanto quelli che violano una
medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo
previsti da leggi diverse, presentano caratteri fondamentali comuni in
relazione alla natura dei fatti od in relazione ai moventi che li hanno
determinati, anche a prescindere dall’identità del bene protetto (Sez. 2,

Neppure sussiste il dedotto vizio di motivazione, atteso che non è
censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, la
valutazione discrezionale del giudice circa l’esistenza o meno della
omogeneità tra fatti pregressi e reato giudicando, ai fini del
riconoscimento della recidiva specifica, che implica il riscontro della
identità di modello fra delitti. (Sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010 – dep.
24/03/2011, L., Rv. 249744).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 11.12.2013.

n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774).

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