Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5868 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5868 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Torino;
nei confronti di:
Crai Natale

n. il 1 febbraio 1951

1) Magistrelli Maurizio

n. il 18 febbraio 1961

2) Frese Giovanni

n. il 1 aprile 1958

e da:

avverso
la sentenza 13 giugno 2012 — Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Ni-

cola Lettieri, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al ricorso avanzato da Magistrelli; la declaratoria di inammissibilità per il ricorso Frese, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di

Data Udienza: 11/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

una somma alla Cassa delle Ammende e l’annullamento con rinvio per il ricorso del
Procuratore Generale;
udito il difensore avv. Raffaele Magliaro, che per Magistrelli e Crai ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso per il primo e il rigetto del ricorso del Procurato-

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Pubblica udienza: 11 dicembre 2013 — Magístrelli Maurizio — RG: 49747/12, RU: 1;

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re Generale per il secondo;

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Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 13 giugno 2012, depositata in cancelleria
il 9 luglio 2012, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 25
febbraio 2011 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Novara, riconosceva la continuazione tra i reati per i quali Magistrelli Maurizio era stato condannato in primo grado (associazione per delinquere, rapina, ricettazione ed altro) con

diurno per mesi dodici oltre la multa e assolvendo Crai Natale dai reati ascrittigli
(associazione per delinquere, ricettazione, rapina) per non aver commesso il fatto,
confermando la condanna per Frese Giovanni, imputato dei medesimi reati ascritti
al Magistrelli.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori, hanno
interposto tempestivo ricorso per cassazione Magistrelli Maurizio e Frese Giovanni
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. È insorto
tempestivamente altresì, avverso la decisione assolutoria resa nei confronti del
Crai, il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente Magistrelli Maurizio, con ricorso redatto a ministero
dell’avv. Antonio Ranieli, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 72 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 606
lett. b) cod. proc. pen.; nell’applicare la continuazione tra i reati di cui al presente
procedimento e quelli di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2007 nonché quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Milano del 2
aprile 2009, ritenendo più gravi questi ultimi fatti per i quali la Corte di Assise aveva inflitto la pena detentiva dell’ergastolo con quattro mesi di isolamento diurno,
ritenuto sussistere lo sbarramento di cui all’art. 72 cod. pen., aveva aumentato
l’isolamento diurno a mesi dodici violando così l’art. 442 comma secondo cod. proc.

pen. che prevede, nell’ipotesi in cui i reati ritenuti in continuazione siano stati giudicati con il rito abbreviato, come nella fattispecie, e la pena base sia quella dell’ergastolo, non debba essere apposto alcun aumento dell’isolamento diurno verificandosi l’assorbimento.
b) con la seconda censura veniva eccepita la mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione dell’isolamento diurno;

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quelli di cui ad altre sentenze, rideterminando la pena nell’ergastolo con isolamento

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— dal ricorrente Frese Giovanni, con ricorso personale, sono stati sviluppati due
motivi di impugnazione:
a) con la prima doglianza veniva rilevata l’inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; il
giudice, nella fattispecie, ha errato nel negare l’applicazione del beneficio con carattere di prevalenza sulla contestata recidiva e sulle aggravanti contestate, in quanto,

conto della funzione alle stesse attribuite dal legislatore volta all’adeguamento della

pena al caso concreto.
b) con la seconda censura veniva eccepita l’inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche e del metodo deduttivo consequenziale della georeferenziazione nonché
inosservanza degli artt. 266, 266 bis e 267 cod. proc. pen.; la pubblica accusa non
ha dimostrato in modo inconfutabile come sia riuscito a localizzare esattamente
l’utenza del Frese atteso che il cellulare sequestrato al prefato non era munito di
dispositivo GPS.
— il Procuratore Generale si è invece doluto, nei confronti del solo Crai, del fatto
che il giudice, a prescindere dalla circostanza che Canclini Sandro (dichiarante coimputato dei fatti per cui è giudizio) non conoscesse il nome o non conoscesse di
persona il Crai, non ha tenuto conto che il Magistrelli ha affermato che la guardia
giurata con cui era in contatto era sempre stata l’imputato come emerso peraltro
dalla sentenza della Corte di Appello di Milano 13 luglio 2009 divenuta definitiva; la
corretta lettura di tale dato si riverberava poi anche sulle contestazione di cui ai capi H1) H2) ed L) (relativi, i primi due, alla tentata rapina in Paderno Dugano del 30
novembre 2006, il terzo alla associazione a delinquere). La motivazione del secondo giudice è altresì carente e contraddittoria in relazione al capo L), posto che il
giudice non ha tenuto conto dei contatti telefonici e dei numeri sulle agende che
dovevano far pensare a una disponibilità della guardia giurata non per la sola rapina di Cormano, ma in generale, per qualsiasi altra azione delittuosa che gli fosse
stata proposta, quale si conviene per il compartecipe di un’associazione criminale.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso avanzato dal Magistrelli è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

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nel rappresentare e qualificare la ratio delle attenuanti generiche, non aveva tenuto

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3.1 — Occorre per vero rilevare che, nella fattispecie, ancorché la pena base
dell’ergastolo con isolamento diurno sia stata inflitta in regime ordinario, l’aumento
in continuazione con altra condanna alla pena dell’ergastolo non poteva importare,
così come ha ritenuto di fare il giudice, l’aumento dell’isolamento diurno bensì, trattandosi di pene irrogate in regime di abbreviato, l’assorbimento della relativa pena
in quella dell’ergastolo, giusto quanto disposto all’art. 442 comma secondo cod.
proc. pen. Ne consegue che il disposto aumento dell’isolamento diurno deve essere

4 — Il ricorso avanzato dal Frese è, per contro, manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
4.1 — Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, deve valere
qui il rilievo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in se-de di
legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice
d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell’appellante, non è neppure tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni
particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e
decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e
superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (v., tra le tante, Sez.
3, 8 ottobre 2009, Esposito): il giudice si è attenuto a tale principio valorizzando
negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall’art. 133 cod. pen., non solo
l’assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali
fini, ma anche l’eccessiva equanimità del primo giudizio in relazione alla concessione delle medesime, ancorché con giudizio di equivalenza, non ravvisandosi comunque, per la complessiva gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi e per i
riscontrati precedenti penali che gravano il pregresso del ricorrente, ragioni per una
ulteriore riduzione.
4.2 — Anche il secondo motivo di gravame Frese è manifestamente infondato e
deve essere dichiarato inammissibile.

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eliminato.

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4.2.1 — Trattasi per vero di doglianze di mero fatto inammissibili in questa sede. Peraltro, così come oggi formulate, le medesime risultano essere state espresse
solo in sede di ricorso per cassazione. Sul punto della geolocalizzazlone il giudice
non rileva infatti alcuna problematica sollevata dalla parte nei termini indicati in ricorso ritenendo inoltre la testimonianza Canclini esaustiva ed assorbente.
5 — Il ricorso del Procuratore Generale è altresì manifestamente infondato e

5.1 — Il giudice della cognizione, sul punto, bene ha messo in evidenza il fatto
che le dichiarazioni del Magistrelli non erano precise né tranquillanti in merito
all’affermazione della penale responsabilità e, soprattutto, si ponevano in contrasto
con il fatto che in relazione alla rapina di Cressa il Crai non poteva aver dato informazioni utili essendo risultato impegnato a lavorare, il quel periodo, presso un ospedale.
5.1.1 — Parimenti inammissibile è la seconda doglianza trattandosi di censure
che tendono a sollecitare una mera rivalutazione del dato probatorio già esaminato
dal giudice di merito. La Corte territoriale ha sufficientemente chiarito che gli elementi probatori a carico del prefato sono risultati incerti e di dubbia lettura, non
potendo essere ritenuti sufficienti per la formulazione di un giudizio di colpevolezza.
6. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Frese Giovanni consegue
di diritto la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
7. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a Magistrelli Maurizio
limitatamente al disposto aumento dell’isolamento diurno di mesi otto che elimina;
dichiara inammissibile il ricorso di Frese Giovanni che condanna al pagamento
delle spese processualì e al versamento della somma di C 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende;

Pubblica udienza: 11 dicembre 2013 — Magistrelli Maurizio — RG: 49747/12, RU: 1;

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deve essere dichiarato inammissibile.

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Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 dicembre 2013

nsigliere estensore

Il Presidente

Il

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