Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5867 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5867 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
FERARU GHEORGHE N. IL 02/05/1977
avverso la sentenza n. 3219/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ft. r.
che ha concluso per A ‘ Q. ct_,3
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 29 ottobre 2012 il Tribunale di Roma – per
quanto qui rileva – mandava assolto Feraru Gheorghe dall’accusa di concorso in
tentato omicidio, in danno di Bizoi Marian Adrian. per non aver commesso il
fatto.
La decisione, dopo ampia disamina delle emergenze probatorie relative ad un

l’azione delittuosa – posta materialmente in essere dal coimputato Florea Bogdan
– non si fosse giovata del contributo causale di Feraru Gheorghe che pure aveva
preso parte alla fase iniziale della lite, insorta tra più persone all’interno di un
locale notturno.
Ciò perchè la fase iniziale del litigio, insorto per futili motivi, era avvenuta con
semplice colluttazione a mani nude e solo in un secondo momento, pur correlato,
Florea Bogdan aveva estratto un coltello (in precedenza occultato e non visibile)
con cui aveva colpito al petto il Bizoi.
Mancava, pertanto, ad avviso del Tribunale un reale contributo alla specifica
azione lesiva – da parte del Feraru – sia sotto l’aspetto materiale che sotto
l’aspetto del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, nè . le circostanze di
fatto autorizzavano a ritenere sussistente il concorso anomalo di cui all’art. 116
cod.pen., non essendovi possibilità concreta di prevedere il possesso e l’uso
dell’arma posto in essere dal Florea.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso immediato per cassazione il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, denunziando erronea applicazione
della legge penale.
Ad avviso del PM impugnante il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la
penale responsabilità del Feraru attraverso un non corretto governo dei principi
generali in tema di responsabilità concorsuale.
La partecipazione del Feraru – riconosciuta dalla stessa sentenza di assoluzione alla fase iniziale dell’aggressione avrebbe dovuto infatti determinare la condanna
in virtù dell’efficacia – quantomeno – di rafforzam”ento dell’altrui proposito
criminoso o, al più, ai sensi dell’art. 116 cod. pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto, rigettato.

2

episodio di accoltellamento avvenuto in Roma il 16 ottobre 2011, riteneva che

La decisione impugnata fa, in verità, condivisibile applicazione del principio
generale in tema di responsabilità concorsuale di cui alla decisione Sez. U. n.
45276 del 30.10.2003, rv 226101, in relazione al quale l’atipicità della condotta
di concorso non esime il giudice di merito dal dovere di verificare – in concreto le forme di manifestazione della condotta criminosa e la loro causalità efficiente
con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.
Nel caso in esame – dopo una approfondita disamina delle emergenze in fatto – il
Tribunale ha ritenuto di non poter identificare alcuna concftreta forma di

nè in riferimento alla previsione di cui all’art. 116 cod.pen. .
Su tali punti vi è motivazione specifica – peraltro non affetta da vizi di incoerenza
o illogicità – e pertanto il ricorso finisce con il proporre una diversa valutazione
dei dati istruttori, operazione non solo non aderente ai contenuti strutturali del
giudizio di legittimità ma non consentita in riferimento alla tipologìa di ricorso
attivata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .
Così deciso il 27 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

manifestazione del concorso, nè sotto il profilo materiale nè sotto quello morale,

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