Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5865 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5865 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
PRIFTI KJAUDIO N. IL 08/09/1990
avverso la sentenza n. 32/2013 GIUDICE DI PACE di RECANATI, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /4)01.7t-0 Ex9.0″,
che ha concluso per e (0~444.24~79 covi wo4<",„ pee_ge_c2_ Sud '49,42",623.- Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. Data Udienza: 15/11/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18 marzo 2013 il Giudice di pace di Recanati ha
assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., il cittadino albanese
Prifti Klaudio dal reato di cui all'art. 10-bis D.L.vo 286/1998 (ingresso illegale nel
territorio dello Stato, in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento
equipollente e del necessario visto d'ingresso, o comunque trattenimento nel
territorio dello Stato senza conseguire il necessario permesso di soggiorno); 1.1 n Giudice di pace riteneva, infatti, quanto all'illegalità dell'ingresso dello
straniero nel territorio dello Stato, che la prova al riguardo appariva incerta, ove
si consideri: che il Prifti era in possesso di regolare passaporto; che lo stesso
aveva affermato di essere entrato in Italia con volo aereo Tirana-Falconara e che
il regime visti per la circolazione nella zona Scenghen risulta da tempo abolito
anche per i cittadini albanesi.
Osservava altresì il giudicante che la norma incriminatrice contestata appariva in contrasto con i principi comunitari, sicché, se pure doveva ritenersi
non consentita al giudice ordinario una diretta disapplicazione di tale norma, tale
contrasto comporta comunque una pronuncia di proscioglimento dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica di Ancona, chiedendone l'annullamento per erronea
applicazione della legge penale.
Secondo il ricorrente, anche volendo ritenere non provato l'ingresso in Italia del
Prifti a ragione dell'abolizione anche per i cittadini albanesi del regime visti per
circolare nella zona Scenghen, era comunque provata la illegale permanenza
dello straniero nel territorio dello Stato, avendo lo stesso imputato ammesso di
aver fatto ritorno in Italia circa due mesi prima del suo controllo e di non essere
in possesso di valido permesso di soggiorno.
Deduce altresì il ricorrente che non sussiste alcuna incompatibilità tra la
norma penale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 che sanziona l'ingresso e il
trattenimento illegale dello straniero nel territorio dello Stato e la disciplina del
successivo rimpatrio (citando al riguardo Cass., sez. I, sent. n. 951/12).
Chiede quindi il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata con ogni
conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve
essere accolto. fatto accertato il 23 febbraio 2013. Preliminarmente va rilevato che la norma che incrimina le condotte di
ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis d. Igs. n.
286 del 1998 - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il
Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non
punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero
«clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo
di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento,
costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e ad
una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il
territorio nazionale.
L'indicata norma incriminatrice, inoltre, come già affermato da questa Corte
regolatrice (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011 - dep. 13/01/2012, Gueye, Rv.
251671) deve ritenersi pienamente compatibile con la direttiva Commissione
CEE 16 dicembre 2008, n. 115 (cd. direttiva sui rimpatri).
Tanto premesso, è agevole rilevare che l'impugnata sentenza rivela
insuperabili vizi motivazionali e di violazione di legge, ove si consideri che, in
tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di
illegale permanenza nel territorio dello Stato, prevedendo il d. Igs. n. 286/1998 il
rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è
sufficiente da parte dell'accusa dimostrare che il cittadino straniero, presente nel
territorio dello Stato, per sua stessa ammissione, da circa due mesi, ne risulti
sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo
illogico pretendere che il PM, sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un
fatto storico (la richiesta di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto.
S'impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento
dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla l'or nza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013. violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad