Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5865 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5865 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
PRIFTI KJAUDIO N. IL 08/09/1990
avverso la sentenza n. 32/2013 GIUDICE DI PACE di RECANATI, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /4)01.7t-0 Ex9.0″,
che ha concluso per e (0~444.24~79 covi wo4<",„ pee_ge_c2_ Sud '49,42",623.- Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Data Udienza: 15/11/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18 marzo 2013 il Giudice di pace di Recanati ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., il cittadino albanese Prifti Klaudio dal reato di cui all'art. 10-bis D.L.vo 286/1998 (ingresso illegale nel territorio dello Stato, in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente e del necessario visto d'ingresso, o comunque trattenimento nel territorio dello Stato senza conseguire il necessario permesso di soggiorno); 1.1 n Giudice di pace riteneva, infatti, quanto all'illegalità dell'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, che la prova al riguardo appariva incerta, ove si consideri: che il Prifti era in possesso di regolare passaporto; che lo stesso aveva affermato di essere entrato in Italia con volo aereo Tirana-Falconara e che il regime visti per la circolazione nella zona Scenghen risulta da tempo abolito anche per i cittadini albanesi. Osservava altresì il giudicante che la norma incriminatrice contestata appariva in contrasto con i principi comunitari, sicché, se pure doveva ritenersi non consentita al giudice ordinario una diretta disapplicazione di tale norma, tale contrasto comporta comunque una pronuncia di proscioglimento dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Ancona, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, anche volendo ritenere non provato l'ingresso in Italia del Prifti a ragione dell'abolizione anche per i cittadini albanesi del regime visti per circolare nella zona Scenghen, era comunque provata la illegale permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, avendo lo stesso imputato ammesso di aver fatto ritorno in Italia circa due mesi prima del suo controllo e di non essere in possesso di valido permesso di soggiorno. Deduce altresì il ricorrente che non sussiste alcuna incompatibilità tra la norma penale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 che sanziona l'ingresso e il trattenimento illegale dello straniero nel territorio dello Stato e la disciplina del successivo rimpatrio (citando al riguardo Cass., sez. I, sent. n. 951/12). Chiede quindi il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. fatto accertato il 23 febbraio 2013. Preliminarmente va rilevato che la norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e ad una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. L'indicata norma incriminatrice, inoltre, come già affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011 - dep. 13/01/2012, Gueye, Rv. 251671) deve ritenersi pienamente compatibile con la direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115 (cd. direttiva sui rimpatri). Tanto premesso, è agevole rilevare che l'impugnata sentenza rivela insuperabili vizi motivazionali e di violazione di legge, ove si consideri che, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di illegale permanenza nel territorio dello Stato, prevedendo il d. Igs. n. 286/1998 il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente da parte dell'accusa dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, per sua stessa ammissione, da circa due mesi, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto. S'impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla l'or nza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2013. violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad

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