Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5865 del 11/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5865 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC ALESSANDRO N. IL 21/11/1972
avverso la sentenza n. 4380/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/01/2016

Ahmetovic Alessandro ricorre avverso la sentenza 2.12.14 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 7.12.11 del Tribunale di Forlì-sezione di Cesena, emessa a seguito di
giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, per il reato di cui all’art.496 c.p., alla pena di
mesi sette di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

presenza di precedenti penali, con motivazione quindi insufficiente e priva di un adeguato percorso
logico e argomentativo.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che del tutto legittimamente sono state negate all’odierno ricorrente le
attenuanti generiche, in considerazione, tra l’altro, della negativa personalità dell’Ahmetovic,
soggetto pluripregiudicato anche per gravi reati, trattandosi di parametro considerato dall’art.133
c.p. ed applicabile anche ai fmi di cui all’art.62-bis c.p., senza che peraltro il ricorrente abbia in
questa sede evidenziato concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 gennaio 2016
IL CON) GLIERE estensore

aftt’i

IL PRE

comma 1, lette) c.p.p. per avere il giudice di appello negato le attenuanti generiche solo per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA