Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5864 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5864 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
LUFFARELLI DOMENICO N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 3868/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VELLETRI, del 27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Luffarelli Domenico per i delitti
di lesioni personali volontarie gravi in danno di Pantoni Valentino, asseritamente
commesse colpendo la vittima con un manganello del tipo “sfollagente”, il cui
porto era contestato a norma dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge 110 del 1975.
1.1 Il proscioglimento è intervenuto perché il fatto non sussiste, poichè il giudice
riteneva la persona offesa non credibile ed inattendibile, alla luce dell’informativa
di reato del 5 agosto 2009; inoltre le persone indicate dal Pantoni come presenti
ai fatti avevano smentito il denunciante.
2.

Contro la sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Velletri, deducendo mancanza, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione. Secondo il ricorrente la denuncia è articolata e puntuale nella
descrizione del fatto ed è sfumata solo in relazione ai reali motivi
dell’aggressione; inoltre le lesioni patite sono attestate da copiosa
documentazione sanitaria ed una delle persone indicate dalla vittima, Petrilli
Dino, ha fornito ampi riscontri alle dichiarazioni del denunciante. Si evidenzia che
tale deposizione è stata trascurata dal giudicante.
2.1 Si contesta anche la motivazione della decisione in ordine all’inattendibilità
del Pantoni, che il G.U.P. ha fondato sul richiamo generico ad un’informativa di
reato dalla quale però non si evince alcun passaggio in ordine alla credibilità del
denunciante; in ogni caso si rammenta che tale valutazione non può essere
rimessa alla polizia giudiziaria.
2.2 Si sottolinea infine che nella medesima informativa di reato si dà atto che è
stata acquisita una relazione di servizio di personale della stazione dei
Carabinieri di Larino, del 4 gennaio 2009, dalla quale emerge che l’imputato,
nell’immediatezza dei fatti, si presentò spontaneamente presso l’ufficio di polizia
giudiziaria, ammettendo di essere l’autore dell’aggressione.
3. Con memoria depositata il 5 dicembre 2013, il difensore di Luffarelli Domenico
deduce l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, per inosservanza del

2

1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Velletri, con sentenza del 27 marzo 2013,

termine d’impugnazione, poiché essendo stata depositata la motivazione nel
termine di 30 giorni previsto dall’articolo 424, comma 4, cod. proc. pen., il
pubblico ministero avrebbe dovuto proporre il ricorso entro 15 giorni dalla
scadenza del termine legale, a norma dell’articolo 585, comma primo, lettera A,
e dunque entro 1’11 maggio 2013, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale

procuratore della Repubblica il 4 giugno 2013 deve essere ritenuto tardivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
1.1 È appena il caso ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. U, n.
31312 del 26 giugno 2002, D’Alterio, Rv. 222043), ha fissato il principio di diritto
secondo il quale “alle parti”, presenti non è dovuto l’avviso di deposito della
sentenza di non luogo a procedere, emessa al termine dell’udienza preliminare,
allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il termine non
prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia.
1.2 Più specificamente questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole
espressione a Sezioni Unite, risolvendo il precedente contrasto di giurisprudenza,
ha affermato:
– che alle parti presenti non deve essere dato avviso del deposito della sentenza
di non luogo a procedere emessa a norma dell’art. 424 cod. proc. pen., nel caso
in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno
dalla pronuncia;
– che il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a) cod.
proc. pen. per l’impugnazione di tale sentenza decorre dalla scadenza del
termine di trenta giorni stabilito dall’art. 424, comma 4 c.p.p., quando la
motivazione sia depositata nello stesso termine.
1.3 Poiché nella fattispecie in esame non spettava al Procuratore appellante
alcuna comunicazione, avendo il giudice dell’udienza preliminare depositato la
motivazione della sentenza di non luogo a procedere entro il prescritto termine di
trenta giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, il ricorso proposto oltre il
quindicesimo giorno dalla scadenza del termine stesso è tardivo.

3

avviso di deposito della sentenza. In definitiva quindi, il ricorso depositato dal

Infatti il ricorso è stato intempestivamente proposto il 4 giugno 2013, dopo che
era spirato (in data 11 maggio 2013) il termine perentorio di giorni quindici,
previsto dall’articolo 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e decorrente dal

dies ad

quem del termine di deposito della sentenza (eseguito il 26 aprile 2013, ultimo
giorno utile).

c.p.p., comma 1, lett. c).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

1.4 In definitiva va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591

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