Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5863 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5863 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABU TOUQ OSAMA N. IL 31/12/1984
avverso l’ordinanza n. 1415/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
13/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 20/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

avverso l’ordinanza in data 13 agosto 2013, con la quale il Tribunale del riesame
di Catania rigettava l’appello proposto contro l’ordinanza della Corte d’appello di
Catania, la quale rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere, applicata all’indagato per i delitti di evasione e di
furto aggravato di una borsa, contenente un telefono cellulare e la somma di
40€.
2. Il ricorrente propone un unico motivo, con il quale deduce mancanza di
motivazione in ordine alla proporzionalità della misura rispetto alla violazione di
legge penale, poiché il Tribunale di Catania si sarebbe limitato a rispondere con
una considerazione riguardante il diverso criterio dell’adeguatezza, a fronte di
censure riguardanti la proporzione rispetto alla pena che dovrà espiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’ordinanza impugnata, dato conto delle doglianze mosse con l’appello, ha
escluso l’attenuazione delle esigenze cautelari, ritenendo che gli elementi addotti
dall’appellante (decorso di 10 mesi in un quadro cautelare diverso e più
favorevole all’imputato, riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del
giudice di merito; condizione di convalescenza; pendenza del giudizio di
legittimità), in relazione alle modalità della condotta, ai precedenti penali del
prevenuto ed al fatto che l’imputato abbia agito nonostante fosse, in quel
momento, in regime di arresti domiciliari, non consentisse di fare affidamento
sull’osservanza di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere.
3. Orbene, se è indubbiamente esatto che il principio di proporzionalità, al pari di
quello di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 2, c.p.p., opera come parametro
di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel
caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento

2

1. Abu Touq Osama ricorre, con atto del difensore avv. Antonio Mangano,

coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica
della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze
che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor
compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011,
P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324), va anche sottolineato che il “tempo trascorso

dell’art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c)) da parte del giudice che pronuncia
l’ordinanza di custodia cautelare e non anche nel momento successivo, allorchè
si discuta di revoca o di sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.). Va ribadito
che il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della
misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di
sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari
apprezzate all’inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato
(od imputato), risultando all’uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo
dall’inizio dell’applicazione della misura, che il “bilanciamento” con la valutazione
(“in melius”) delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o
coimputati). (Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Rv. 238763; Sez. 5, n. 16425 del
02/02/2010, Iurato, Rv. 246868).
4. In realtà il decorso del tempo costituisce un elemento di carattere “neutro”,
che non può ex se assumere uno specifico rilievo nella valutazione della
sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale elemento si
esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia
stessa, necessitando la sussistenza di ulteriori e diversi elementi valutativi atti a
suffragare l’assunto del venir meno o comunque del ridimensionamento di
siffatte esigenza cautelari. Nell’impugnata ordinanza i giudici hanno fatto corretto
e concreto riferimento alle modalità del fatto, al

curriculum

criminale

dell’imputato e, soprattutto, alla circostanza l’imputato abbia agito nonostante
fosse, in quel momento, in regime di arresti domiciliari, elemento indicativo della
insensibilità alla efficacia deterrente di precedenti restrizioni di libertà.
5. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n.

3

dalla commissione del reato” deve essere oggetto di valutazione (a norma

186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende,
di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
5.1 Copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di €1000 a favore della
cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

att. cod proc. pen., comma 1 ter..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA