Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5861 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5861 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
GARGIULO Luigi, nato a Vico Equense il 6/8/1975
GARGIULO Federico, nato a Sorrento il 16/11/1946
FERRO Matteo, nato a Vico Equense il 17/1/1970
avverso la sentenza del 11/101/2011 della Corte di appello di Napoli, che, in
riforma della sentenza del 24/11/2008 del Tribunale di Torre Annunziata, sez.
dist. di Sorrento, ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni edilizie
contestate ai capi a), b) e c) della rubrica e confermato la condanna per il reato
contestato al capo d) ex art.181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, determinando
la pena in undici mesi e dieci giorni di reclusione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi e condannarsi alle spese;
udito per l’imputato Ferro l’avv. Francesco Saverio Esposito, che ha concluso
chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/12/2012

1. Con sentenza dell’11/101/2011 della Corte di appello di Napoli, che, in
riforma della sentenza del 24/11/2008 del Tribunale di Torre Annunziata, sez.
dist. di Sorrento, ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni edilizie
contestate ai capi a), b) e c) della rubrica e confermato la condanna per il reato
contestato al capo d) ex art.181, comma 1-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42,
determinando in undici mesi e dieci giorni di reclusione la pena inflitta a ciascun
appellante.
La condanna ha raggiunto i sigg. Ferro e Luigi Gargiulo in qualità di

committenti dei lavori e il sig. Federico Gargiulo in qualità di direttore dei lavori,
consistiti nella realizzazione in assenza di autorizzazione di alcune opere edilizie
(realizzazione di un locale interrato; di una scala di accesso; di uno sbancamento
con livellamento del terrapieno) realizzate in zona soggetta a vincolo e dichiarata
di notevole interesse pubblico.

3. Avverso tale decisione i sigg. Gargiulo propongono ricorso tramite il
Difensore, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere i giudici di
merito erroneamente: a) ritenuto, in assenza di motivazione che dia risposta
alle richieste della difesa sostenute da adeguata documentazione, che le
opere abbiano riguardato la proprietà Gargiulo, mentre esse concernono la
sola proprietà Ferro; b) ritenuto che si tratti di opere soggette a rilascio di
permesso e non di D.i.a.; c) omesso di accertare l’esistenza del vincolo e la
sua natura;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere i
giudici omesso di considerare che le opere furono realizzate prima dei
controlli del 31/5/05 e in prossimità della presentazione della D.i.a.
(19/3/2004), così che é al marzo 2004 che occorre fare riferimento come
data di commissione del reato.
4. Propone ricorso il sig. Ferro tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. posto che si è
in presenza di opere aventi carattere pertinenziale e riferibile a intervento di
manutenzione straordinaria e che per tali opere è stata presentata istanza di
sanatoria ex artt.45, 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 che avrebbe
imposto la sospensione del procedimento ex art.45, citato;
b. In particolare, nel caso di specie fu presentata istanza di accertamento di
conformità ex art.167, numeri 1 e 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42,
istanza cui ha fatto seguito il parere favorevole della Soprintendenza in data
27/1/2012 e, quindi, la revoca del vincolo. Ne consegue che (Sez.3, n.7216
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h

del 25/2/2011) in presenza di interventi minori il rilascio di compatibilità
paesaggistica fa venire meno la punibilità del reato;
c. Errata e immotivata applicazione di una pena distante dai minimi edittali e
non comprensibile definizione dei criteri di applicazione del regime delle
circostanze.
Con successiva memoria il sig. Ferro richiama quanto esposto in ricorso circa
l’errore di interpretazione in cui sono incorsi i giudici nel ritenere tardiva la

d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 in relazione agli artt.146, 167 e 181-ter del d.lgs.
22 gennaio2004, n.42). Segnala, poi, che con provvedimenti del 27/1/2012, del
25/5/2012 e, quindi, del 3/9/2012 gli enti competenti hanno ritenuto conformi e
sanabili le opere in discussione, così che devono trovare applicazione i principi
fissati da Sez.3, n.7216 del 25/2/2011. Ciò premesso il ricorrente ripercorre
quanto già esposto coi motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva in primo luogo la Corte che le questioni concernenti la materialità
dei fatti e la loro datazione sono state affrontate dai giudici di merito, sia in
primo sia in secondo grado, che hanno esaminato sia le caratteristiche delle
opere eseguite anche con riferimento al terreno interessato sia la natura
pertinenziale delle stesse. La Corte ritiene che le motivazioni che sostengono le
conclusioni cui sono giunti sul punto i giudici di merito risultino immuni da vizi
logici e non siano censurabili in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del
dato fattuale, e risultino corrette sul piano ermeneutico quanto alla conclusione
della natura non pertinenziale delle stesse e alla esclusione del loro impatto
minimo e non in grado di offendere i beni protetti.
2.

Va considerato, a tale proposito, che si è in presenza di valutazioni che

attengono all’esame del materiale probatorio e alla ricostruzione della vicenda
storica e che devono qui trovare applicazione i principi interpretativi in tema di
limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di travisamento del fatto
che sono contenuti nelle sentenze delle Sez.lin., n.2120, del 23 novembre 199523 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074.
In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante
affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è “preclusa al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti” (fra tutte: Sez.6, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006,

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domanda di conformità ambientale in presenza di interventi “minori” (art.36 del

T.

Bosco, rv 234148). Inoltre, in presenza di dichiarata estinzione dei reati edilizi
(capi A, 13, C) per intervenuta prescrizione, nessuna diversa conclusione può
essere raggiunta da questo giudice difettando l’evidenza dell’errore in cui
sarebbero incorsi i giudici di merito.
3. Venendo al tema della sussistenza del reato paesaggistico contestato al
capo D, i motivi di ricorso devono considerarsi infondati. Richiamata la
conclusione di cui al punto che precede in ordine alla consistenza delle opere e
alla loro non minima offensività, la Corte osserva che questa Sezione ha avuto

conformità paesaggistica, affermando che questa non esclude la punibilità per il
reato già perfezionatosi. Tale conclusione è stata ampiamente motivata con la
sentenza n.7216 del 2011, resa all’udienza 17/11/2010 su ricorso Zolesio e altro
(rv 249526), cui si rinvia.
4. Inoltre, con la precedente decisione n.15053 del 23/1/2007, Bugelli (rv
236337) si è chiarito che, esclusa l’ipotesi di interventi “minori”, il rilascio
postumo di provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela
paesaggistica “ha il solo effetto di escludere l’emissione o l’esecuzione dell’ordine
di rimessione in pristino, parimenti escluso dal pagamento della sanzione
pecuniaria di cui al citato art. 167”.
5. In conclusione difettano nel caso in esame i presupposti per giungere
all’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dei ricorsi e
condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processo, ai sensi dell’art.616
cod. proc. pen.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/12/2012

modo di affrontare la questione della rilevanza della dichiarazione postuma di

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