Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5860 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5860 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PETRECCA Giancarlo, nato a Napoli il 12/5/1949
avverso la sentenza del 20/1/2011 del Tribunale di Pisa, sez.dist. di Pontedera,
che lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di multa perché colpevole del
reato previsto dall’art.72-sexies del d.lgs. n.626 del 1994 per avere, quale
datore di lavoro della ditta “Consorzio S.G.S. S.p.a.”, omesso di adottare le
misure di sicurezza necessarie a ridurre lo sviluppo e diffusione di polveri
durante la lavorazione. Fatto accertato il 17/11/2005.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e condannarsi alle
spese;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Virgone, che ha concluso chiedendo
accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/1/2011 il Tribunale di Pisa, sez.dist. di Pontedera,
ha condannato il sig. Petrecca alla pena di 2.000,00 euro di multa perché
colpevole del reato previsto dall’art.72-sexies del d.lgs. n.626 del 1994 per

Data Udienza: 04/12/2012

avere, quale datore di lavoro della ditta “Consorzio S.G.S. S.p.a.”, omesso di
adottare le misure di sicurezza necessarie a ridurre lo sviluppo e diffusione di
polveri durante la lavorazione. Fatto accertato il 17/11/2005.
In particolare, la sentenza ha accertato che la ditta effettuava lavorazioni di
sottoprodotti dell’attività di conciatura, ivi comprese le rasature delle pelli, e che
la movimentazione di tali materiali avveniva all’aperto e in assenza di cautele,
così che le polveri prodotte dalla movimentazione raggiungevano sia il personale
addetto sia i luoghi prossimi, con conseguente pericolosa esposizione anche al

dal personale della Asl, aveva dato luogo a specifiche prescrizioni e alla
successiva concessione di una proroga per venire incontro alle esigenze
prospettate dall’azienda al fine di abbattere la dispersione delle polveri.
Successivamente la stessa Asl aveva rilevato che gli interventi messi in atto
dall’azienda si erano rivelati solo parzialmente efficaci, con conseguente
segnalazione di reato alla locale Procura della Repubblica.
2. Avverso tale decisione il sig. Petrecca propone ricorso tramite il Difensore
in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale omesso di dichiarare il reato estinto per prescrizione, e ciò a causa
di una errata applicazione della disciplina in tema di sospensione del termine;
b. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette) cod. proc. pen. con
riferimento a quanto indicato al punto 7 delle prescrizioni impartite e al
progetto predisposto dalla società per provvedere a interventi di
abbattimento delle polveri (lettera del 9/2/2006); il controllo Asl del
6/7/2006 e la conseguente valutazione di inadeguatezza del progetto sono
stati esaminati e accolti dal tribunale in modo acritico e immotivato,
omettendo di esaminare e valutare il progetto aziendale e mettendo di
considerare che l’amministrazione non aveva provveduto a fornire indicazioni
precise ma solo, e in modo improprio e non chiaro, un obbligo di risultato.

fattore cromo trivalente, presente nel cuoio lavorato. Tale situazione, accertata

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nella parte in cui evidenzia la mancata dichiarazione di
estinzione del reato. Premesso, infatti, che le considerazioni sul merito delle
contestazioni non evidenziano vizi logici della motivazione così rilevanti da
imporre l’annullamento della decisione senza rinvio, la Corte considera che il
calcolo dei termini prescrizionali operato dal tribunale presenta alcuni errori che
conducono a conclusioni diverse da quelle adottate dal giudice di merito.

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2. Va rilevato, in primo luogo che il citato art.23 espressamente prevede al
primo comma che: “Il procedimento per la contravvenzione e’ sospeso dal
momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art.335 del
codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve
una delle comunicazioni di cui all’art. 21, commi 2 e 3.”. Il comma successivo
chiarisce che: “Nel caso previsto dall’art. 22, comma 1, il procedimento
riprende il nuovo corso quando l’organo di vigilanza informa il pubblico
ministero che non ritiene

di

dover impartire

una prescrizione, e

comunque alla scadenza del termine di cui all’art.22, comma 2, se l’organo di
vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni
inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l’organo di vigilanza
informi il pubblico ministero d’aver impartito una prescrizione, il procedimento
rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.”
3. Ora, non vi è dubbio che l’iscrizione della notizia di reato avvenne nel
corso dell’anno 2006 (il numero di registro generale è, infatti, 5588/06) e che
erroneamente il giudicante ha preso come riferimento per il decorso del primo
periodo di sospensione della prescrizione la data del 17/11/2005, con la
conseguenza che detto periodo di sospensioen deve essere computato a partire
dal 4/8/2006.
4. Va, poi, considerato, che l’art.2-ter del d.l. n.92 del 2008, convertito in
legge n.125 del 2008, fissa il termine massimo di sospensione in diciotto mesi.
5. Va, infine, considerato che il rinvio del dibattimento disposto all’udienza
del 17/2/2010 per l’udienza del 7/7/2010 ebbe come motivazione sia
l’applicazione del citato art.2-ter, sia l’esigenza di assumere le dichiarazioni di un
testimone, con la conseguenza che deve considerarsi rinvio dettato da esigenze
istruttorie e non rilevante ai fini dell’applicazione della sospensione del termine di
prescrizione.
6. Rilevato, conclusivamente, che in ordine ai profili ora citati il ricorso deve
essere considerato fondato, il periodo complessivo di sospensione ammonta a
258 più 138 giorni, e non al totale di 961 giorni quale risulterebbe dalle
considerazioni del giudice di merito. Con la conseguenza che il termine
prescrizionale risulta spirato in epoca anteriore alla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 4/12/2012

gnr,

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