Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 586 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 586 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di BARI
nei confronti di:
CERVELLI FRANCESCO, nato il 07/08/1974
avverso l ‘ordinanza n. 121/2014 TRIBUNALE di BARI del
09/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Pasquale Firniani,
che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso con le pronunce
consequenziali.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2014 il Tribunale di Bari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto, previsto dalla legge
n. 241 del 2006 e concesso, in relazione alla condanna del 25 febbraio 2005
dello stesso Tribunale, irrevocabile il 27 febbraio 2007, in favore di Cervelli
Francesco, per avere lo stesso commesso in data 27 maggio 2009, e quindi nel

reato riportando la condanna di cui alla sentenza del 26 novembre 2012 della
Corte di appello di Bari, irrevocabile il 20 giugno 2013.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della
Repubblica di Bari, che ne chiede l’annullamento, deducendo, a ragione del
ricorso, che il Tribunale ha deciso violando l’art. 127, comma 1, cod. proc. pen.,
in assenza della prova dell’avviso della fissazione dell’udienza al proprio Ufficio, e
violando l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in quanto funzionalmente
incompetente per essere, invece, competente la Corte di appello di Bari.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per insussistenza
dell’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti, né può identificarsi nel mero interesse al
rispetto di una norma di legge, ovvero nella sola esattezza teorica della
decisione.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
2

quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della indicata legge, altro

coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
Tale regola è valida anche per l’impugnazione del rappresentante della
pubblica accusa, atteso che non sussiste l’interesse concreto ed effettivo,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., nel ricorso del pubblico
ministero volto a ottenere solamente l’esatta applicazione di una norma di diritto
sostanziale o processuale, senza l’indicazione di come da tale rettificazione possa
derivare per l’impugnante un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche

17/10/2003, dep. 11/12/2003, P.M. in proc. Donnarumma, Rv. 226466; Sez. 2,
n. 25715 del 28/05/2004, dep. 08/06/2004, P.G. in proc. Fasano, Rv. 229724;
Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, dep. 23/03/2009, P.M. in proc. Lombardi
Stronati, Rv. 243242; Sez. 6, n. 14925 del 19/02/2009, dep. 06/04/2009, Deriu,
Rv. 244194; Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, dep. 11/12/2013, P.G. in proc.
Leskaj, Rv. 258060; Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 22/01/2015, P.M. in
proc. Stracuzzi, Rv. 262181).

3. Alla luce di questi condivisi consolidati principi, non sussiste in capo al
Procuratore l’interesse al ricorso, poiché il Tribunale ha revocato in executvis il
beneficio dell’indulto in accoglimento della richiesta dello stesso Ufficio di
Procura, che non potrebbe conseguire, a seguito del reclamato annullamento
dell’ordinanza impugnata per le opposte incorse violazioni di legge e in
mancanza di specifica e motivata deduzione contraria, un risultato diverso e più
favorevole rispetto a quello statuito con la stessa ordinanza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

praticamente e concretamente favorevole (tra le altre, Sez. 1, n. 47496 del

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