Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 586 del 04/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 586 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CALLEA SALVATORE nato il 02/07/1967 a OPPIDO MAMERTINA
2) PATANIA GIUSEPPE nato il 29/12/1980 a VIBO VALENTIA
nel procedimento a carico di questi ultimi
3) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
nel procedimento a carico di:
MALAVENDA SEBASTIANO nato il 23/07/1985 a REGGIO CALABRIA
(non ricorrente)
avverso la sentenza del 28/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Udito il difensore:
– avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO in difesa di PATANIA
GIUSEPPE che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
– avvocato CIANFERONI LUCA del foro di Roma in sostituzione dell’avv.to FRENO
ANTONINO del foro di PALMI in difesa di CALLEA SALVATORE come da delega
depositata in udienza, che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
– avvocato FOTI PASQUALE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di

Data Udienza: 04/12/2017

MALAVENDA SEBASTIANO che conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG e
la conferma della sentenza impugnata.
Sono presenti per pratica forense la dott.sa Monica Sinatra e la dott.ssa Tania

Belardi del Consiglio Ordine Avvocati di Roma.

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RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’assise d’appello di Reggio
Calabria ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio
abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palmi data 24
marzo 2015, assolvendo MALAVENDA Sebastiano dai reati di concorso in tentato
omicidio aggravato (art. 110, 56, 575, 577, comma primo, n. 3 n. 4, 61 comma
primo , n. 1, cod. pen., fatti commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 —
Capo C del decreto di giudizio immediato del 13 giugno 2014) in danno di Ieranò

primo, cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 23 I. n. 110 del 1975, fatti
commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 — Capo D del decreto di giudizio
immediato del 13 giugno 2014) e ricettazione (artt. 110, 648 cod. pen. , fatti
commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 — Capo E del decreto di giudizio
immediato del 13 giugno 2014); confermando la declaratoria di responsabilità
penale di CALLEA Salvatore e PATANIA Giuseppe in relazione al concorso in
tentato omicidio aggravato in danno di Ieranò Rocco Francesco (art. 110, 56,
575, 577, comma primo, n. 3 n. 4, 61 comma primo , n. 1, cod. pen., fatti
commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 — capo B-bis della richiesta di
rinvio a giudizio 24 novembre 2014), con esclusione dei fatti antecedenti
all’episodio del 25 luglio 2012, riducendo la pena per ciascuno ad anni 10 di
reclusione.
1.1. Salvo per quanto riguarda la posizione dell’imputato MALAVENDA, in
relazione al quale il giudice di secondo grado ha pronunciato una sentenza di
assoluzione per non avere commesso il fatto, le valutazioni dei giudici di merito
risultano coincidenti in merito alla responsabilità degli imputati CALLEA e
PATANIA nel tentativo di omicidio di Ieranò, pur essendo stata esclusa in grado
di appello la sussistenza di un tentativo punibile per le condotte poste in essere
prima dell’episodio del 25 luglio 2012, in occasione del quale la vittima è stata
gravemente ferita per essere stata attinta da numerosi colpi di arma da fuoco
esplosi al suo indirizzo da BELULI Vasvi (che, secondo l’originaria ipotesi
accusatoria, era accompagnato da MALAVENDA Sebastiano) supportato
logisticamente da CALLEA Salvatore.
1.2. Sulla base della concorde ricostruzione operata dai giudici di merito,
BELULI Vasvi, IBRAHIMI Arben, URAS Mauro e CALLEA Salvatore — soggetti
incaricati di uccidere Ieranot— , individuati, per il tramite di CALLEA, da Giuseppe
PATANIA e su mandato dei fratelli Fossari, che intendevano vendicare la morte
del proprio fratello Francesco (ucciso il 2 agosto 2011 da ‘erano’, poi divenuto
collaboratore di giustizia), si erano recati varie volte in Calabria per portare a
termine l’omicidio su commissione: dapprima per concordare il prezzo
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Rocco Francesco e dai connessi delitti in materia di armi (artt. 110, 81, comma

(convenuto in euro 20.000); poi per individuare la vittima e provare le armi
messe a disposizione dai mandanti; ancora, in seguito, per essere pronti
all’azione — non compiuta per la impossibilità di reperire la vittima designata —;
e, infine, con la sostituzione di MALAVENDA a IBRAHIMI (tratto in arresto per
altra causa) per porre in essere l’aggressione violenta del 25 luglio 2012; e, in

ricoverata in ospedale (non riuscendovi).
È stata affermata la responsabilità concorrente di CALLEA e PATANIA alla
partecipazione e organizzazione del tentato omicidio, manifestatosi nel grave
ferimento del 25 luglio 2012, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia BELULI Vasvi e IBRAHIMI Arben (quest’ultimo assolto
insieme a URAS in quanto le condotte poste in essere in data antecedente al 25
luglio 2012 — non risultando ai medesimi contestate condotte successive — non
hanno superato la soglia del tentativo punibile), delle intercettazioni telefoniche,
dell’esame dei tabulati telefonici e delle informative di polizia giudiziaria.
In particolare, mentre il collaboratore BELULI Vasvi ha partecipato alle
attività preparatorie e anche all’azione di fuoco del 25 luglio 2012, l’altro
collaboratore IBRAHIMI Arben ha partecipato unicamente alle prime fasi
organizzative, riferendo dell’episodio da ultimo citato sulla base delle confidenze
raccolte dal primo.
La Corte di secondo grado ha assolto Sebastiano MALAVENDA poiché lo ha
ritenuto raggiunto unicamente dalla chiamata in correità di BELULI Vasvi,
essendo da questi indicato quale conducente del motociclo utilizzato per
compiere la sparatoria del 25 luglio 2012, e risultando il medesimo MALAVENDA
estraneo alle precedenti fasi in quanto intervenuto unicamente per comporre il
commando nell’estate del 2012.
La Corte di secondo grado ha, invece, confermato la declaratoria di
responsabilità degli imputati CALLEA e PATANIA, perché raggiunti dalla chiamata
in correità di BELULI Vasvi, con specifico riferimento, per quanto riguarda il
primo, alla diretta partecipazione all’episodio del 25 luglio 2012 e, per entrambi,
con riguardo alla partecipazione agli aspetti organizzativi e di intermediazione
con i mandanti; e attinti altresì dalla concordante chiamata in reità di IBRAHIMI
Arben il quale, pur non avendo preso parte all’episodio da ultimo citato — del
quale ha fornito elementi totalmente coincidenti con le dichiarazioni di BELULI,
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ultima istanza, per portare a termine l’omicidio mentre la vittima si trovava

ma acquisiti de relato da questi —, ha fornito il proprio apporto conoscitivo,
acquisito per conoscenza diretta, in ordine alle fasi preparatorie e deliberative
che, a giudizio di entrambi i giudici di merito, costituiscono elemento di riscontro
esterno, rispetto alla dichiarazione di BELULI, a contenuto individualizzante

2. Ricorrono, con distinti atti, il Procuratore generale presso la Corte
d’appello di Reggio Calabria e gli imputati CALLEA Salvatore e PATANIA
Giuseppe, a mezzo dei rispettivi difensori avv. Antonino Freno e avv. Gregorio
Viscomi.
2.1. Osserva il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio
Calabria che la sentenza impugnata è nulla per violazione di legge, in riferimento
all’articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere erroneamente ritenuto che
l’accusa nei confronti di MALAVENDA fosse costituita unicamente dalla
dichiarazione, derivante da conoscenza diretta e personale, di BELULI, mentre la
dichiarazione accusatoria di IBRAHIMI deriverebbe dalla prima fonte; in realtà le
fonti sarebbero diverse perché i dichiaranti non hanno riferito di quanto appreso
da un terzo.
La Corte avrebbe, altresì, errato nell’escludere la sussistenza di elementi di
riscontro, diversi dalla dichiarazione

de relato

di IBRAHIMI, costituiti

dall’acquisita consapevolezza, nell’ambito della partecipazione a diverse azioni
delittuose, del ruolo assunto da MALAVENDA nel tentativo di omicidio ai danni di
Ieranò.
Parimenti si denuncia la mancata valorizzazione, quale riscontro, dei
numerosi contatti telefonici intercorsi tra MALAVENDA e IBRAHIMI.

2.2. Osserva l’imputato CALLEA Salvatore che la sentenza è nulla per
violazione di legge, in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen., e per vizio della
motivazione:
– non essendo stata accertata l’intrinseca attendibilità dei dichiaranti;
– laddove è stata ritenuta un riscontro alla chiamata in correità l’accertata
menomazione fisica dell’imputato CALLEA che avrebbe imposto al medesimo il
ruolo di semplice collaboratore nella fase successiva alla sparatoria, come riferito
dal collaboratore di giustizia. In particolare, si lamenta che la descrizione della
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rispetto alla posizione dei citati imputati CALLEA e PATANIA.

condotta successiva alla sparatoria operata dal collaboratore di giustizia sia
assolutamente generica, priva di specifici elementi descrittivi, sicché risulti
impossibile verificarne l’attendibilità;
– con riguardo al ruolo di mediazione attribuito all’imputato CALLEA, ma
pure, e quindi contraddittoriamente, anche all’imputato PATANIA. In particolare,

alternativamente attribuito anche al coimputato PATANIA il ruolo di conducente
del veicolo e accompagnatore dei killers, mentre gli elementi descrittivi
dell’analogo ruolo, che sarebbe stato svolto dal ricorrente CALLEA, risultano del
tutto generici;
– con riguardo all’assenza di riscontri esterni relativi alla partecipazione del
ricorrente all’episodio del 25 luglio 2012 che il giudice di merito, illogicamente,
deduce dalla ritenuta partecipazione del ricorrente alle precedenti attività
preparatorie, nonché a quelle poste in essere dopo l’indicato episodio, che però
sono state giudicate non punibili. In particolare, si lamenta che non possa
dedursi dalla partecipazione ad azioni prive di rilevanza penale (fatti commessi in
data anteriore al 25 luglio 2012) un elemento di riscontro in ordine a un diverso
episodio per il quale è stata ritenuta superata la soglia di punibilità (aggressione
violenta del 25 luglio 2012);
– con riguardo alla aggravante della premeditazione, non risultando che il
ricorrente abbia soggettivamente avuto la consapevolezza della programmazione
dell’omicidio da parte dei mandanti e degli esecutori materiali.

2.3. Osserva l’imputato PATANIA Giuseppe che la sentenza è nulla per
violazione di legge, in riferimento agli articoli 56 cod. pen., 192, 546, 533 cod.
proc. pen., e per vizio della motivazione, laddove i giudici di merito hanno:

valorizzato, quale contributo del ricorrente PATANIA, unicamente la

«presentazione» degli esecutori materiali ai mandanti, senza peraltro giustificare
il collegamento tra tale precedente presentazione e il concreto episodio del 25
luglio 2012;

ritenuto sussistere la reciproca concordanza delle dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia in ordine alla indicata presentazione, mentre i due
dichiaranti riferiscono di avere partecipato a distinti incontri o riunioni con i
mandanti dell’omicidio.
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si lamenta che nella motivazione del provvedimento impugnato sia

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore generale è infondato,
come pure quelli nell’interesse di CALLEA e di PATANIA.

all’assoluzione di Sebastiano MALAVENDA, è infondato.
La Corte di secondo grado ha assolto MALAVENDA Sebastiano
dall’imputazione a suo carico per non avere commesso il fatto.
Non è controverso che MALAVENDA Sebastiano sia raggiunto dalle
dichiarazioni accusatorie di BELULI Vasvi e IBRAHIMI Arben in relazione alla
partecipazione al tentativo di omicidio commesso il 25 luglio 2012.
In particolare, MALAVENDA avrebbe svolto il ruolo di pilota del motoveicolo
utilizzato per il delitto, per come dichiarato da BELULI, che poi riferì la
circostanza all’assente IBRAHIMI.
2.1. Tanto premesso, ad avviso del Collegio il giudice di secondo grado ha
logicamente e coerentemente giudicato l’esistenza di un’unica fonte accusatoria,
costituita dalla dichiarazione di BELULI (che si trovava sul mezzo unitamente a
MALAVENDA), non potendosi ritenere riscontrata detta propalazione da quanto
riferito da IBRAHIMI, la cui fonte di conoscenza, per sua espressa indicazione,
coincide con il medesimo BELULI e finisce quindi per essere una conferma
meramente circolare.
La giurisprudenza di legittimità ammette che «le dichiarazioni

de relato

aventi a oggetto le confidenze ricevute dall’imputato sono idonee a costituire un
riscontro alla chiamata in correità del medesimo” (Cass. Sez. 6, n. 43526 del
03/10/2012), talché la comunicazione che BELULI ha effettuato a IBRAHIMI
costituirebbe, ove necessario, un utile riscontro ai fini della responsabilità del
BELULI, ma alcuna efficacia spiega invece nei confronti del terzo chiamato, in
assenza di ulteriori elementi che ne confortino la chiamata in correità, con
specifico riferimento al fatto-reato contestato.
La Corte di secondo grado ha escluso che costituiscano riscontro alla
specifica accusa gli accertati contatti telefonici tra MALAVENDA e IBRAHIMI,
contatti che, di contro, trovano logica conferma, per come congruamente
giudicato, nel comune coinvolgimento di entrambi nei diversi omicidi (ascritti alla
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2. Il ricorso del Procuratore generale, che denuncia la sentenza in relazione

cosca PATANIA) oggetto di altra imputazione, in relazione alla quale MALAVENDA
è stato condannato in via non definitiva.
Si tratta, come logicamente esposto dal giudice di merito, di dati che
introducono un elemento di equivocità, potendo riferirsi a diverse azioni illecite,
che ne minano irrimediabilmente la univocità.

non censurata dal ricorso, l’intervento di MALAVENDA nei vari atti preparatori
dell’omicidio di Ieranò, poi sfociato nell’episodio del 25 luglio 2012, è limitato
proprio a quest’ultimo, non avendo egli partecipato ad alcuno dei precedenti
approcci organizzativi del delitto, né, tantomeno, agli ulteriori tentativi dei mesi
successivi.
Ciò, come logicamente valorizzato dal giudice di merito, costituisce una
distonia rispetto all’ipotesi accusatoria, che non può che essere apprezzata quale
elemento che introduce un ulteriore dato equivoco che contribuisce a delineare
un panorama probatorio caratterizzato da incertezza e insufficienza e quindi
inidoneo a fondare la responsabilità di MALAVENDA.
Il ricorso, a fronte di tali stringenti considerazioni, si rileva infondato,
laddove richiama elementi ininfluenti (il calibro delle armi utilizzate, posto che
IBRAHIMI ne ha appreso la tipologia dal medesimo dichiarante principale
BELULI) o estranei (la partecipazione di MALAVENDA ad altri gravi fatti), senza
confutare la motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso nell’interesse di CALLEA è infondato.
3.1. È inammissibile, in realtà, la doglianza concernente la verifica della
attendibilità intrinseca dei dichiaranti, essendo la stessa formulata in modo
assolutamente apodittico e assertivo, senza che dal ricorso possa dedursi quanto
denunciato, risultando, per converso, un’ampia motivazione sul punto in
entrambi i gradi del giudizio.
3.2. Passando a esaminare le doglianze specificamente attinenti alla
convergenza delle dichiarazioni accusatorie e all’esistenza di riscontri, è
necessario precisare, allo scopo di consentire un’analisi metodologica del
percorso probatorio seguito dai giudici di merito, che, se da un lato, vi è
sostanziale convergenza delle distinte e autonome dichiarazioni accusatorie dei
collaboratori di giustizia con riguardo agli episodi anteriori all’assalto del 25 luglio
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Per come coerentemente evidenziato nella sentenza impugnata, sul punto

2012 e per gli episodi successivi a tale data – si tratta di dichiarazioni che
risultano, peraltro, ulteriormente corroborate da elementi esterni – , dall’altro
lato, per lo specifico episodio del 25 luglio 2012 è stata acquisita la fonte diretta
BELULI e quella de relato IBRAHIMI, che riferisce quanto appreso dal primo su
tale specifico episodio.

concernente l’idoneità della prova logica di un fatto incerto, corroborato
unicamente da una fonte dichiarativa ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,
costituita dall’acquisita prova della partecipazione dell’imputato ad altre analoghe
condotte, precedenti e successive rispetto a quella oggetto della prova, tutte
rientranti in un più ampio e preciso progetto (altrimenti indicata come «efficacia
traslativa»).
Tale quadro poggia essenzialmente su tre pilastri.
3.2.1.1. Innanzitutto, è utile ricordare che «le dichiarazioni accusatorie rese
dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o
imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 371, comma
secondo, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro
qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell’attività
criminosa, colleghino l’indagato o l’imputato al fatto» (Sez. 1, n. 40237 del
10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867).
Ad avviso del Collegio, infatti, le critiche formulate con il ricorso non valgono
a smentire la coerenza logica e la corretta applicazione delle regole di giudizio
sancite dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., da parte del giudice di secondo
grado, che si è attenuto al criterio per cui più attendibili indicazioni di reità specie se, come nel caso in esame, qualificate da specifiche informazioni interne
al contesto malavitoso o dalla personale partecipazione ad attività preparatorie sono idonee a fornirsi reciproco sostegno in quanto colleghino l’incolpato al fatto,
anche se relative a distinti frammenti dell’attività criminosa.
Né il giudizio di responsabilità è precluso dalla rappresentata circostanza che
le parziali conoscenze di uno dei dichiaranti, non presente alla materiale
esecuzione del delitto, confluiscono sulla partecipazione di CALLEA al gruppo
incaricato dell’azione omicida, ma non anche sullo specifico ruolo svolto
nell’occasione.
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3.2.1. Appare, perciò, necessario comporre un quadro metodologico

3.2.1.2. In secondo luogo, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità
ha costantemente affermato, che «in presenza di una attività continuativa di
traffico di sostanze stupefacenti protrattasi per un lungo periodo di tempo con
cessioni periodiche, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento
connesso, può ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività

necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, in special modo quando si
tratti di fatti della stessa natura, verificatisi tra le medesime persone con
identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica» (Sez. 3,
n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261146; già, in precedenza, Sez. 2, n.
8129 del 30/01/2013, Ciaffaglione, Rv. 255259 e Sez. 4, n. 7430 del
24/05/2000, Curinga, Rv. 216760).
Tale costante orientamento, si dubita nel ricorso, non può essere
direttamente applicato al caso oggetto del giudizio poiché i fatti anteriori al 25
luglio 2012, da cui dovrebbe trarsi la prova logica a carico di CALLEA, non sono
stati ritenuti penalmente rilevanti.
L’argomento è fallace.
La forza della prova logica non si poggia affatto sulla circostanza che essa
riguardi specificamente il fatto costituente reato, ben potendo trattarsi di un
diverso fenomeno umano che costituisce uno degli elementi logicamente
dimostrativi della condotta oggetto del giudizio.
3.2.1.3. Il terzo pilastro è parimenti decisivo e di più ampio respiro.
In tema di riscontri esterni alla chiamata in correità, si è pure affermato
(Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, Tringali ed altri, Rv. 231923), che
legittimamente il giudice di merito può procedere attribuendo al singolo riscontro
una «efficacia traslativa», conferendo a esso valenza anche rispetto a episodi
diversi da quello cui il riscontro stesso si riferisce.
Ciò in quanto l’efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di
regola non consentita (giacché, altrimenti, la confermata attendibilità delle
dichiarazioni su un fatto o su una persona basterebbe a rendere
automaticamente confermata la caratura probatoria delle dichiarazioni di quella
stessa fonte su ogni altro fatto e soggetto comunque coinvolto, facendo venir
meno la stessa

ratio essendi della cosiddetta corroboration),

deve invece

ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in una attività
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criminosa quando siano dimostrate alcune singole cessioni, anche senza

che renda verosimile anche la responsabilità dell’imputato per gli episodi privi di
specifico riscontro.
Infatti, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono
una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo,
l’elemento di riscontro esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce, sul piano

ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e
a imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l’identica
natura dei fatti in questione, l’identità dei protagonisti o di alcuni di essi,
l’inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che
gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato
dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,
possono essere della più varia natura, e, quindi, anche di carattere logico,
purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Sez. 4, n. 5821 del
10/12/2004 dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301, Rv. 231300).
D’altra parte, e sul piano della argomentazione reciproca e speculare, è
costante l’assunto secondo il quale la cosiddetta valutazione frazionata delle
dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamata in correità – per la quale
l’attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto,
non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste
reggano alla verifica giudiziale del riscontro – intanto è ammissibile, in quanto
non esista una interferenza fattuale e logica fra le parti del narrato ritenuta falsa
e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente
riscontrate. Interferenza, peraltro, che si verifica solo quando fra la prima parte
e le altre esista un rapporto di causalità necessario ovvero quando l’una sia
imprescindibile antecedente logico dell’altra (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004,
Agate, Rv. 228662).
Inscindibilità del tessuto dichiarativo – nel che sta l’essenza della
impossibilità di operarne una valutazione frazionata in punto di attendibilità – e
corrispondente «efficacia traslativa» dei riscontri esterni che quella attendibilità
abbiano confermato, sia pure con riferimento a taluni soltanto dei momenti
centrali in cui quel tessuto si è venuto a dipanare, rappresentano, dunque, gli
speculari termini di una medesima «fenomenologia probatoria», quale è quella,
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logico, la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in

appunto, postulata dalla regola di giudizio sancita dall’art. 192, commi 3 e 4, del
codice di rito.
3.2.2. D’altra parte, e con specifico riferimento proprio ai confini entro i quali
può svolgersi lo scrutinio della Corte di Cassazione sulla valutazione delle
chiamate di correo operata dal giudice del merito, la giurisprudenza di questa

giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna
dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame
invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice del merito.
Alla Corte di legittimità è conferito soltanto il compito di verificare
l’adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata
dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco
collegamento.
Il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza
della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova, trattandosi
di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché con il
nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti
la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a
quest’ultima (fra le altre, Sez. 2, n. 1173 del 01/03/2000, Previti, Rv. 216528).
3.2.2.1. Più specificamente, la ricostruzione dei parametri teorici e degli
elementi — fattuali o di ordine logico — sulla cui base i giudici del merito sono
pervenuti a una determinata configurazione probatoria delle singole emergenze e
del reciproco e complessivo convergere in vista del giudizio conclusivo agli effetti
della capacità dimostrativa del relativo oggetto di prova, finisce dunque per
trovare espressione e dimostrazione esterna nel corrispondente percorso
motivazionale che la sentenza è chiamata, per obbligo normativo, a
somministrare.
Al generale obbligo di motivazione, infatti, ne corrisponde uno specifico in
punto di apprezzamento del corredo probatorio, giacché a norma dell’art. 192,
comma 1, del codice di rito, dei risultati che scaturiscono dalla valutazione della
prova e dei criteri adottati (il profilo «sostanziale» del tasso di persuasività della
prova, e quello «metodologico» del percorso seguito per giungere a quel
determinato convincimento) il giudice è chiamato a darne conto nella
motivazione.
12

Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che non è consentito al

I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione
ineluttabilmente si riflettono, dunque, anche sul controllo in ordine alla
valutazione della prova, giacché altrimenti, anziché verificare la correttezza del
percorso decisionale adottato dai giudici del merito, alla Corte di cassazione
sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie,

una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che
ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio.
Da qui, il ripetuto e constante insegnamento in forza del quale — alla luce
degli espressi e non casuali limiti che circoscrivono, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e), il controllo del vizio di motivazione in cassazione — nel
momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del
testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con
il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: e
ciò proprio perché il richiamato art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non
consente alla Corte — che deve limitarsi ad apprezzare la adeguatezza del
corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del relativo percorso — di
procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa
interpretazione delle prove (o della relativa affidabilità e inferenza), perché è
estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione
in rapporto ai dati processuali

(ex multiis, Sez. 4, Sentenza n. 4842 del

02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
3.3. Tanto premesso, è ora possibile passare a esaminare le doglianze
specificamente attinenti alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie e
all’esistenza di riscontri, per come ritenuti da entrambi i giudici di merito.
Deve essere evidenziato che CALLEA, per come risulta da quanto riportato
nella sentenza impugnata, è attinto dalle dichiarazioni di entrambi i collaboranti
che hanno dettagliatamente specificato il ruolo svolto nel corso della
pianificazione del delitto già con riguardo agli episodi antecedenti al 25 luglio
2012.
Il narrato credibile, autonomo, nonché reciprocamente riscontrato, di BELULI
e IBRAHIMI costituisce, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, un
13

sostituendo all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata,

sostrato probatorio dotato di pregnanza e significatività, seppure le specifiche
condotte anteriori al 25 luglio 2012 siano state giudicate inidonee a configurare
un tentativo punibile.
Infatti, sebbene gli episodi antecedenti al 25 luglio 2012 non siano stati
ritenuti integranti la soglia di configurabilità del tentativo, il quadro probatorio

del riscontro, anche nell’ottica valutativa inerente la vicenda dell’attentato alla
vita dello Ieranò posto in essere il 25 luglio 2012.
In tale quadro risulta logicamente convincente il giudizio del giudice di
secondo grado che ha ritenuto «del tutto ragionevole e quasi “naturale”» che
CALLEA abbia partecipato anche al tentativo di omicidio commesso da BELULI il
25 luglio del 2012, seppure sul punto si registrano solo le dichiarazioni di
quest’ultimo, che ha costituito la fonte di conoscenza dell’altro collaborante
IBRAHIMI, assente al fatto.
La Corte di merito ha, poi, logicamente valorizzato, come ulteriore riscontro
alla dichiarazione di BELULI, i contatti telefonici tra CALLEA e FOSSARI proprio a
partire dal luglio 2012, ossia da epoca successiva al fallito omicidio dello Ieranò,
contatti aventi ad oggetto un ulteriore incarico di eliminare quest’ultimo, in
relazione al quale CALLEA si rendeva disponibile.
In realtà, il complesso di tali emergenze dimostra, come logicamente
giudicato dai giudici di merito, l’evoluzione di un programma criminoso, già
delineato chiaramente nei mesi precedenti, che aveva visto protagonista proprio
CALLEA, per come concordemente dichiarato da entrambi i collaboratori BELULI
e IBRAHIMI, sicché appare priva di supporto logico la deduzione difensiva che
mira a sganciare l’episodio del 25 luglio 2012 dai precedenti incarichi, allo scopo
evidente di svilire e depauperare un quadro probatorio che, sebbene costituito
per tale fatto dalle dichiarazioni di un unico dichiarante, è tuttavia confermato
dai pregressi e successivi comportamenti di CALLEA.
I giudici di merito hanno, logicamente, evidenziato l’esistenza di un ulteriore
riscontro derivante dal monitoraggio delle celle telefoniche, essendosi accertato,
sulla base di elementi non censurati nel ricorso, il viaggio in Calabria compiuto
da CALLEA (che abitava a Canino, come BELULI e IBRAHIMI), nell’ottobre del
2012 e si sono altresì documentate le conversazioni e gli incontri intercorsi in
quel periodo tra lo stesso BELULI e CALLEA che, accompagnato da uno dei
14

delineatosi in relazione ai medesimi riverbera i suoi effetti, sotto l’angolo visuale

FOSSARI, chiedeva al collaborante di portare a termine l’incarico omicida nei
confronti di Ieranò, fallito nei mesi precedenti.
Ulteriore pregnante riscontro è stato correttamente individuato dai giudici di
merito nel controllo di p.g. effettuato in data 22 ottobre 2012 presso la stazione
ferroviaria di Gioia Tauro, quando, a seguito di una conversazione intercettata,

prelevato URAS Mauro Graziano. Tale dato si inquadra, a giudizio delle Corti di
merito — sul punto non censurate dal ricorso —, nel contesto delle dichiarazioni
collaborative di BELULI e ne corrobora ulteriormente la credibilità estrinseca.
In forza di tali numerosi, concordanti e diversificati elementi, le Corti di
merito sono giunte, con logica e coerente motivazione, ad affermare la
partecipazione di CALLEA anche al tentativo di omicidio del 25 luglio 2012,
episodio che costituisce, per un verso, la concreta realizzazione degli atti
organizzativi dei mesi precedenti e, per altro verso, il preludio ai nuovi tentativi
dei mesi successivi dei quali, pure, CALLEA è stato ritenuto responsabile — e sui
quali il ricorso è del tutto silente —.
Sicché, come correttamente affermato dai giudici di merito, l’episodio del 25
luglio 2012 si inserisce in un progetto criminoso unitario nel quale CALLEA è
stato inserito fin dall’inizio e fino alla fine, avendo fatto parte della «formazione»
officiata dell’omicidio di Ieranò, come concordemente riferito da BELULI e
IBRAHIMI che ne hanno avuto autonoma e separata conoscenza.
Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 3 cod. proc.
pen., essendo stata fondata l’affermazione di responsabilità del CALLEA in ordine
a tale episodio sulle sole dichiarazioni di BELULI, secondo cui CALLEA avrebbe
recuperato,con l’auto, lui e MALAVENDA nelle campagne ove avevano dato alle
fiamme la moto, la pistola e i caschi utilizzati nell’agguato; dichiarazioni non solo
lacunose, ma riscontrate con argomenti illogici e contraddittori (non essendo
utilizzabili a tal fine le dichiarazioni di IBRAHIMI per difetto di autonomia
genetica, avendo lo stesso riferito il racconto fattogli da BELULI).
Al contrario, come si è visto, la Corte territoriale ha valorizzato al riguardo
non solo i dati dimostrativi relativi alla partecipazione di CALLEA ai precedenti
episodi, ma altresì una serie di ulteriori emergenze (in particolare, intercettazioni
telefoniche successive al luglio 2012 tra il ricorrente e i mandanti, l’esito positivo
di un controllo di RG. operato a seguito dell’ascolto di conversazioni, nonché le
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venivano identificati FOSSARI Pasquale e CALLEA Salvatore che avevano testé

dichiarazioni autonome di BELULI e IBRAHIMI circa la proposta di un ulteriore
incarico per eliminare lo Ieranò) denotanti la partecipazione di CALLEA alla
ulteriore pianificazione dell’omicidio; da ciò inferendo un riscontro congruo e
significativo alle dichiarazioni di BELULI, apparendo plausibile la partecipazione
dell’odierno ricorrente anche allo specifico episodio, peraltro in termini

riferita, che gli impediva di effettuare sforzi fisici.
3.4. Il ricorso appare, poi, ai limiti dell’inammissibilità laddove non si
confronta con la motivazione della sentenza impugnata che da’ puntuale ragione
della valorizzazione, ai fini del riscontro, della patologia del ricorrente CALLEA.
Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, i dettagli forniti dai
collaboratori sono stati logicamente ritenuti confortare le dichiarazioni
accusatorie relativamente al ruolo svolto da CALLEA il 25 luglio 2012; questi, in
quanto affetto da patologia invalidante, era stato incaricato di prelevare gli
esecutori dopo il fatto di sangue con l’ausilio di un’autovettura, per come riferito
da BELULI.
Il tema della patologia che affliggeva CALLEA trova ulteriore conferma anche
nelle dichiarazioni di IBRAHIMI che, a proposito dell’ulteriore incarico assunto nel
mese di ottobre 2012, rivela che fu lo stesso CALLEA a riferirgli, dopo il rifiuto
opposto dai due collaboratori a ritentare una nuova azione omicida, che sarebbe
andato lui stesso a sparare in quanto aveva individuato un ponte da dove egli
avrebbe potuto agevolmente fare fuoco, non effettuando quindi alcuno sforzo
fisico incompatibile con la patologia che lo affliggeva.
3.5. Il ricorso appare, poi, ai limiti dell’inammissibilità laddove non si
confronta con la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al
denunciato contrasto logico concernente il ruolo svolto da CALLEA che sarebbe
identico a quello attribuito a PATANIA.
Come risulta ampiamente e logicamente argomentato nella decisione
impugnata, il ruolo di PATANIA e quello di CALLEA non sono sovrapponibili:
PATANIA è stato colui che ha indicato e «presentato» gli esecutori materiali del
delitto ai mandanti, laddove CALLEA aveva un compito di carattere operativo
come accompagnatore degli esecutori materiali presso i Fossari e intermediario
dei relativi contatti, oltre che di concorrente materiale, quale incaricato del
recupero del gruppo di fuoco, nella fase post delictum del 25 luglio 2012.
16

compatibili con l’infermità, di cui CALLEA aveva reso edotto IBRAHIMI e da costui

3.6. Palesemente inammissibile per genericità è il motivo di ricorso
sull’aggravante della premeditazione.
Esso, infatti, è meramente assertivo e non si confronta con l’ampia e logica
motivazione, stesa in entrambi i gradi del giudizio, che ha evidenziato l’ampia
programmazione e preordinazione dell’omicidio, attività alle quali CALLEA ha

3.7. Conclusivamente il ricorso di Salvatore CALLEA va respinto.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. Il ricorso nell’interesse di Giuseppe PATANIA è, del pari, infondato.
4.1. Le critiche mosse nel ricorso in merito alla ricostruzione dei fatti operata
dai giudici di merito sono J tt.jttg infondate e, per certi aspetti, generiche
nonché aspecifiche u- qRaet9 viene

gerferi3:arriprrte denunciata l’illogicità e

contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge con riguardo alla
idoneità causale della partecipazione all’omicidio.
Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, è il caso di evidenziare che i
giudici di merito hanno logicamente e coerentemente affermato che PATANIA
risulta attinto dalle dichiarazioni di entrambi i collaboratori di giustizia, che
riferiscono circostanze delle quali hanno acquisito diretta conoscenza, per avere
partecipato, sia pure in occasioni diverse, ai vari incontri tra gli esecutori e i
mandanti del tentato omicidio, fasi nelle quali è intervenuto anche PATANIA, per
come risulta dalle dichiarazioni rese da BELULI e IBRAHIMI in fase di indagini e
ribadite nel corso dell’esame dibattimentale.
In particolare, secondo il narrato dei collaboratori, PATANIA Giuseppe, in
virtù della risalente amicizia familiare che lo legava ai Fossari, aveva segnalato a
costoro i soggetti che avrebbero potuto eseguire il delitto ai danni di Ieranò
(individuati in BELULI, IBRAHIMI e CALLEA), soggetti che avevano già «lavorato»
per i PATANIA (omonimo gruppo criminale di appartenenza del ricorrente),
commettendo fatti di sangue nel territorio d’influenza di questi ultimi, per come
accertato in altro processo (le cui sentenze di primo e secondo grado sono state
acquisite).

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preso parte attiva, fornendo il proprio costante contributo.

In sostanza PATANIA Giuseppe aveva accompagnato gli esecutori
dell’omicidio dai Fossari, mettendoli in contatto con i mandanti, al fine di meglio
precisare e concordare i termini dell’incarico delittuoso.
PATANIA, inoltre, si era occupato di segnalare agli esecutori la somma di
denaro che gli stessi avrebbero dovuto chiedere ai Fossari per lo svolgimento del

4.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte di secondo grado ha
riconosciuto la penale responsabilità di PATANIA in modo logico e coerente.
È stato correttamente evidenziato che, «anche se lo stesso ha
materialmente partecipato soltanto agli episodi antecedenti al luglio 2012, che la
Corte ha ritenuto non punibili», il ruolo di intermediario tra i mandanti e gli
esecutori, oltre a essersi perfezionato sin dai primi incontri, è caratterizzato da
una preventiva e specifica individuazione ad opera di PATANIA del gruppo di
fuoco nell’ambito delle proprie conoscenze criminali, ben conoscendo il
medesimo le caratteristiche dei soggetti individuati, cui ha fatto seguito una
formale «presentazione» dei killers ai mandanti, nella piena consapevolezza delle
attività da svolgere, tanto che è lo stesso PATANIA che si premura di suggerire il
compenso per il «contratto».
Si consideri, in proposito, che non risulta affatto controverso che sia stato
proprio PATANIA a partire dalla Calabria per raggiungere la zona di Viterbo per
contattare, prelevare e accompagnare il gruppo di fuoco all’appuntamento con i
mandanti in occasione del quale, grazie alla essenziale intermediazione di
PATANIA, venne raggiunto l’accordo illecito per l’uccisione di un soggetto
sgradito ai Fossari, ancorché il nominativo della vittima sia stato comunicato ai
killers in un momento successivo.
D’altra parte, è sempre PATANIA che interviene in occasione di un
successivo incontro finalizzato a pianificare i dettagli dell’azione illecita, poi
attuata in un diverso contesto temporale.
In tale ottica si chiarisce il senso dell’affermazione contenuta nella decisione
di secondo grado secondo la quale i killers «poi sarebbero stati contattati
direttamente da costoro (NdR: dai Fossari), non essendo più necessaria l’opera
del PATANIA»: il ruolo svolto da PATANIA, perciò, si era compiutamente
dispiegato poiché la porzione di condotta che al medesimo era stata affidata
aveva raggiunto lo scopo prefissato dalle parti dell’illecito accordo omicida.
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«lavoro», nonché la somma a titolo di «rimborso» per le spese di viaggio.

Oltre all’evidente logicità della motivazione, ad avviso del Collegio deve
condividersi l’affermazione secondo la quale la «presentazione» dei killers ai
mandanti, in vista di una specifica azione omicida che venga poi posta in essere
proprio da costoro in forza dell’opera di intermediazione compiuta anche con
riguardo alla determinazione del «prezzo» del reato, integra il concorso in

concreto aiuto (all’individuazione dei killers), assicurazione in merito alle qualità
del gruppo di fuoco, sostegno (nelle trattative) e consiglio sulla retribuzione da
corrispondere per il contratto illecito.
È, perciò, infondata la prima doglianza del ricorso di PATANIA, che lamenta
la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte, pur avendo escluso che
gli episodi antecedenti il luglio 2012 ai quali il ricorrente aveva partecipato,
mettendo in contatto gli esecutori con i mandanti, avessero varcato la soglia di
punibilità del tentativo, ha tuttavia ritenuto lo stesso PATANIA responsabile
dell’episodio del luglio 2012 nonostante l’assenza di dati dimostrativi a suo
carico.
E, infatti, non si riscontra la dedotta contraddittorietà, avendo la Corte
territoriale dato compiutamente conto delle ragioni su cui si fonda l’affermazione
di responsabilità, valorizzando il ruolo peculiare svolto dall’odierno ricorrente
nella vicenda, ossia quello di intermediario tra i mandanti e gli esecutori
materiali, per come delineato dalle convergenti dichiarazioni di entrambi i
collaboranti, ruolo che, pur realizzato in epoca antecedente il luglio del 2012,
proprio in ragione della unicità di contesto cui si è fatto riferimento, ha
riverberato i suoi effetti anche in occasione di tale ultimo episodio allorché ebbe
esecuzione il progetto omicida deliberato in precedenza, al quale quindi la
condotta di «tramite» del ricorrente ha fornito un essenziale contributo causale.
4.3. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione di legge è, invece,
inammissibile sia perché reiterativo delle doglianze al riguardo prospettate in
appello e dalla Corte territoriale già ritenute infondate; sia perché la tenuta
argomentativa della sentenza impugnata appare solida e priva di vizi logico
giuridici, avendo il giudice di secondo grado, rimandando alla sentenza di primo
-e,
grado quanto all’attendibilità soggettiva dei chiamanti’ a quella oggettiva del
narrato di BELULI e IBRAHIMI, dato conto, anche riportando le loro dichiarazioni
che hanno arricchito il dibattimento di secondo grado svoltosi con parziale
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omicidio, poiché detta condotta si è rilevata causalmente efficiente in termini di

rinnovazione dell’istruttoria, della convergenza delle stesse rispetto al ruolo
svolto da PATANIA nella vicenda, nonché degli ulteriori riscontri esterni.
4.4. In forza di quanto si è detto, il ricorso di Giuseppe PATANIA va respinto.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati CALLEA Salvatore e PATANIA
Giuseppe al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2017.

Il Presidente
Antonell
9Patrizia Mazzei

P.Q.M.

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