Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 586 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 586 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEPLANO MARIA N. IL 29/01/1954
nei confronti di:
SFORZA GIUSEPPE N. IL 10/07/1929
avverso la sentenza n. 15/2011 TRIBUNALE di VERBANIA, del
29/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il ProcuratoreG nerale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 04/10/2013

Con sentenza in data 29.11.11 il Giudice monocratico del Tribunale di Verbania
riformava la sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 21.9.10,nei confronti di
SFORZA Giuseppe,ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.594-612 CP
commessi il 31.7.2004,in danno di Deplano Maria ,e-ritenuta per il reato di ingiurie
l’esimente prevista dall’art.599 comma primo CP.-dichiarava l’imputato non punibile
per reciprocità della azione.
Riduceva,per l’effetto,la pena residua ,in ordine al capo B-reato ex art.612 CP.,previa
concessione delle attenuanti generiche,a €30 di multa,e determinava la liquidazione
del danno a favore della parte civile in €200,00Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della costituita
parte civile-DEPLANO Maria-deducendo:
1-l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale,in riferimento alla
condanna dell’imputato la mancata condanna del predetto alla rifusione delle spese ed
al risarcimento del danno in favore della parte civile.
A riguardo rilevava la violazione dell’art.541 CPP.
2-deduceva altresì la mancanza e contraddittorietà della motivazione rilevando
l’errore commesso dal giudice ,del quale aveva dato atto il giudice di appello,ove in
sentenza evidenziava l’assenza di disposizione concernente la rifusione delle spese di
parte civile ,ritenendo preclusa tale condanna nel giudizio di appello.
Sul punto rilevava che il giudice di appello non aveva provveduto nella formulazione
del dispositivo,a pronunziare la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese
sostenute nei due gradi di giudizio dalla costituita parte civile,come da nota
depositata.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero,secondo i principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte-per cui va
richiamata sentenza delle Sezioni Unite ,in data 2.7.1997,n.3-Dessimone-sub art.541
CPP.il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina la
condanna ,sicchè-pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processualiè consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile nel giudizio di impugnazione,in base alla decisiva circostanza della mancata
esclusione del diritto della parte civile,9fatio che il giudice non ritenga di disporne
,per giusti motivi,la compensazione totale o parziale,sulla base di un potere
discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di
legittimità se congruamente motivato.

RITENUTO IN FATTO

Alla luce di tale principio,deve rilevarsi che nella specie ricorre la dedotta violazione
dell’art.541 CPP. emergendo la mancata disposizione di condanna dell’appellante alla
rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile,in grado di appello.
Va pertanto pronunziato l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla
omessa condanna sul punto,disponendo il rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente all’omessa condanna dell’imputato al
rimborso delle spese sostenute dalla Parte civile con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Roma,deciso in data 4 ottobre 2013.

PQM

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