Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5859 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5859 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CIULLO Domenica, nata a Casarano il 8/8/1978
avverso la sentenza del 6/10/2011 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano,
che l’ha condannata alla pena di 10.000,00 euro di ammenda perché colpevole,
quale legale rappresentante della “Carni Ciullo S.r.l.” del reato previsto dall’art.5,
lett.e), e dall’art.6 della legge n. 283 del 1962, accertato 11 16/12/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e condannarsi la

Data Udienza: 04/12/2012

ricorrente alle spese.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/10/2011 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano,
ha condannato la sig.ra Ciullo alla pena di 10.000,00 euro di ammenda perché
colpevole, quale legale rappresentante della “Carni Ciullo S.r.l.” del reato
previsto dall’art.5, lett.e), e dall’art.6 della legge n. 283 del 1962, accertato il
16/12/2009. In particolare, è stato accertato che alcuni involtini di carne in fase
di lavorazione presso lo stabilimento erano contaminate dal batterio di
salmonella.

” 1)1

2. Avverso tale decisione la sig.ra Ciullo propone ricorso tramite il Difensore,
in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale omesso di prendere in esame le precauzioni poste in essere presso
l’azienda, consistenti nell’adozione di un manuale di autocontrollo che rispetta i
criteri del “HACCP” previsto dal regolamento n.852/2004/CE e 853/2004/CE. In
altri termini, la mera presenza di salmonella in alcuni dei campioni esaminati non
è sufficiente per far scattare la responsabilità del rappresentante della società,

allorquando lo stabilimento sia dotato di effetti standard di sicurezza e di un
protocollo adeguato. Nel caso in esame è stato depositato agli atti il manuale
HCCCP adottato dalla società, così che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in
esame il documento e motivare in ordine all’esistenza di una sua inadeguatezza
tale da comportare profili di colpa in capo alla ricorrente. Così non è stato e la
motivazione della sentenza risulta del tutto carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il richiamo dell’imputata all’esistenza
di un piano di autocontrollo nel rispetto del sistema HACCP (Hazard Analisys and
Criticai Control Points), previsto dall’art.3 del d.lgs. 26 maggio 1997, n.155,
potrebbe risultare privo di rilievo in concreto soltanto qualora l’accertamento
svolto in sentenza avesse evidenziato l’esistenza di violazioni specifiche che
privano di rilevanza l’esistenza del piano e la possibilità di ulteriori accertamenti
(Sez.3, n.9480 dell’1/2/2005, Lambiase).
2. Osserva, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio
che la condotta del legale rappresentante, particolarmente nei casi di impresa di
dimensioni non modeste, deve essere valutata sia in rapporto all’esistenza di un
aggiornato piano di autocontrollo sia in rapporto alla individuazione di adeguati
livelli di intervento e di responsabilità in capo a persone che operano nella
struttura produttiva (si rinvia sul punto alla motivazione di: Sez.3, n.22111
dell’8/4/2008, Miraglies; Sez.3, n.33465 del 15/6/2006, PM in proc.Truzzi).
3. Nel caso in esame, l’esistenza di un piano di autocontrollo formulato
dichiaratamente nel rispetto del sistema HACCP risulta accertato alta luce delle
acquisizioni probatorie avvenute nel corso dell’udienza dibattimentale
dell’8/1/2011 e di quanto si legge a pag.8 del verbale di udienza del 6/10/2011.
4. L’esistenza del piano di autocontrollo e le modalità del fatto descritte in
sentenza avrebbero richiesto al giudicane di affrontare il tema della rilevanza di
tale strumento rispetto alla violazione contestata e di illustrare puntualmente le

2

dovendo sussistere anche concreti profili di colpa che risultano, invece, esclusi,

ragioni per cui ha ritenuto di superare la produzione e le argomentazioni
difensive e concluso per la sussistenza dei profili di colpa senza affrontare il tema
che qui viene proposto. L’assenza di adeguata motivazione sul punto impone di
annullare la decisione e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché, tenendo
conto del principio affermato con al presente decisione, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.

Così deciso il 4/12/2012

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce.

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