Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5858 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5858 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Catanzaro
nel procedimento nei confronti di
GALLO Giovanna, nata a Cardinale il 13/5/1938
avverso la sentenza del 25/1/2012 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro che l’ha condannata alla pena di dodici giorni di reclusione
perché colpevole del reato previsto dall’art.2, commi 1 e 1-bis, del d.l. 12
settembre 1983, n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive
modifiche, in relazione agli omessi versamenti del terzo trimestre 2007.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza
rinvio e determinarsi la pena in giorni 15 di reclusione;
udito per l’imputato l’avv. Claudiano Alviano, che ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/12/2012

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1.

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Con sentenza del 25/1/2012 del Giudice delle indagini preliminari del

Tribunale di Catanzaro che l’ha condannata alla pena di dodici giorni di reclusione
perché colpevole del reato previsto dall’art.2, commi 1 e 1-bis, del d.l. 12
settembre 1983, n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive
modifiche, in relazione agli omessi versamenti del terzo trimestre 2007.
2. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, in sintesi lamentando:

giudicante applicato la pena della detenzione in misura inferiore al minimo di
legge, fissato dall’art.23 cod. pen. in quindici giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento al fine di porre rimedio alla determinazione
della pena in misura illegale perché contrastante col dettato dell’art,23 cod. proc.
peri.
2.

Si versa in ipotesi di errore cui questa Corte può porre rimedio

direttamente, ai sensi dell’art.619, comma 2, cod. proc. pen., correggendo la
pena in misura pari al minimo legale previsto dalla citata disposizione di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena,
che ridetermina in giorni quindici di reclusione.
Così deciso il 4/12/2012

errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il

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