Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5857 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5857 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERROTTA PAOLO N. IL 25/02/1967
avverso la sentenza n. 316/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 18/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

sentenza emessa del Tribunale di Campobasso, in data 4 aprile 2011, con la
quale Perrotta Paolo era condannato alla pena di giustizia per furto aggravato
commesso nell’esercizio commerciale “Oasi”, avente ad oggetto due paia di
occhiali, con violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica
fede, trattandosi di merci esposte alla vendita in un supermercato. L’imputato
era altresì ritenuto responsabile della contravvenzione di porto senza giustificato
motivo di un paio di forbici da cucina in metallo del tipo trincia-carne, utilizzati
per la rimozione della placca antitaccheggio dagli occhiali.
3. Contro la decisione della Corte d’appello di Campobasso propone ricorso per
cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce
violazione dell’articolo 606 lettera C, in relazione agli articoli 453, 178 lettera C,
179 e 185 cod. proc. pen., per la nullità del decreto di giudizio immediato, non
preceduto dall’interrogatorio o dall’avviso all’imputato per renderlo, nullità
ritenuta assoluta perché derivante dall’omessa citazione dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 D ricorso è inammissibile.
1.1 Come più volte affermato da questa Corte, l’unico controllo possibile dopo
l’ammissione del rito immediato e, quindi, anche in sede di legittimità, è quello
concernente l’espletamento del previo interrogatorio dell’imputato (Sez. 6, n.
6989 del 10/01/2011 – dep. 23/02/2011, C., Rv. 249463); tuttavia l’omesso
espletamento del preventivo interrogatorio dell’imputato dà luogo ad una nullità
a regime intermedio del relativo decreto, la quale, a norma dell’art. 180 cod.
proc. pen., non può essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado.
(Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010, Fibbi, Rv. 247817; Sez. 2, n. 40231 del
28/09/2005, Amoroso, Rv. 232768).
Nel caso di specie, la nullità non è stata eccepita con l’atto di appello, ma è stata

2

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Campobasso confermava la

dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione; pertanto deve ritenersi
tardiva.
2. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile

186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende,
di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il consigliere stensore

Il Presidente

alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n.

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