Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5857 del 11/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5857 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARACCIOLO EMANUELE N. IL 02/01/1970
avverso la sentenza n. 7661/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/01/2016
Caracciolo Emanuele ricorre avverso la sentenza 11.12.14 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 18.5.09 del Tribunale di Parma con la quale è stato condannato, per i reati
di
~3 furto e tentato furto aggravati in continuazione tra loro, ritenuta la contestata recidiva, alla
pena di un anno, mesi otto di reclusione ed €400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
esclusione dell’ aggravante di cui all’art.625 11.4 c.p., ritenendola proposta per la prima volta solo
con i motivi aggiunti, laddove invece essa era contenuta,
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali legittimamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante in
questione, esaminandola nel merito e ritenendo, con motivazione puntuale ed esaustiva, denotato
da destrezza il comportamento tenuto dal Caracciolo il quale si era impossessato dell’orologio
custodito in un cassetto della scrivania del laboratorio di ematologia dell’Ospedale Maggiore,
frugando abilmente in due borsette nonostante a poca distanza fossero presenti le proprietarie.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 gennaio 2016
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESID/3
comma 1, lett.b) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado erroneamente respinto la richiesta di