Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5856 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5856 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AMBRUOSI ANTONELLA N. IL 28/09/1982
2) AMBRUOSI SALVATORE N. IL 05/11/1978
avverso la sentenza n. 883/2010 TRIBUNALE di FERMO, del
22/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.fi
(351-9che ha concluso per e
co-t-3

Udito, per 1

civile, l’Avv

Udit if sor Avv.

Data Udienza: 29/11/2012

Il Consigliere estensore

Ritenuto in fatto
Ambruosi Antonella e Ambruosi Salvatore propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe con la quale entrambi sono stati condannati alla pena
dell’ammenda per 41, reato di cui all’articolo 18 comma 2 del decreto legislativo
per conto dell’azienda agraria Ambruosi e Viscardi l
276/03 per 42-tttiiiettleterte
utilizzato per la raccolta di prodotti agricoli manodopera somministrata dalla società
cooperativa la Collina delle Marche in assenza delle abilitazioni necessarie ex
articolo 4 del decreto legislativo citato.
Il tribunale di Fermo è giunta la condanna degli imputati rilevando che il fatto posto
all’attenzione del giudicante scaturiva da due distinti verbali di accertamento ispettivo
dai quali erano emerse le circostanze contestate che avevano trovato conferma
all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
Deducono in questa sede i ricorrenti la violazione di legge ed il vizio di motivazione
anche sub specie di travisamento dei fatti, la prescrizione del reato nonchè l’omessa
motivazione sulla applicazione del beneficio della sospensione condizionale della
pena non richiesto dalle parti.
Considerato in diritto
Rileva in via preliminare il Collegio che alla data odierna i reati sono certamente
prescritti in quanto dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si rileva che i
fatti contestati sono circoscritti all’anno 2005.
Si appalesa evidente, pertanto, che già alla data della sentenza impugnata, 30
novembre 2011, la causa estintiva era maturata.
Non sussistendo le condizioni richieste dall’articolo 129 cpp in relazione alle
circostanze evidenziate nella sentenza impugnata, ritiene il Collegio di dover
procedere in questa sede all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essereeati estinti per prescrizione.
Roma, 29.11.2012

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