Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5854 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5854 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINI MIRKO N. IL 28/01/1970
avverso la sentenza n. 8114/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe
Volpe, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio delle
statuizioni civili.

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Roma
riformava parzialmente quella del Tribunale di Roma del 29
settembre 2010, confermando la condanna di Marini Mirko per i
delitti di violenza privata e danneggiamento in danno di Condorelli
Mario, commessi in occasione di una manifestazione di piazza
inscenata dei tassisti romani per protestare contro il decreto
Bersani in materia di licenze; la Corte assolveva l’imputato
dall’accusa di lesioni personali, per non aver commesso il fatto,
rideterminava la pena in misura minore e riduceva la somma
liquidata titolo di risarcimento dei danni ad C 3725,60, eliminando
la voce di danno relativa al danno biologico.
2. L’odierno ricorso, sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv.
Fabio Massimo Marini, è affidato ad un unico motivo, con il quale si
deduce violazione dell’articolo 606 lettera B, in relazione agli
articoli 538 e 541 cod. proc. pen., con riferimento al risarcimento
dei danni, poiché la costituzione di parte civile riguardava
esclusivamente il delitto di lesioni personali, rispetto al quale è
intervenuta assoluzione in appello per non aver commesso il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1 Effettivamente la costituzione di parte civile è stata spiegata
solamente con riferimento al delitto di lesioni.
Una volta intervenuta l’assoluzione dell’imputato dal delitto di
lesioni personali volontarie, per non aver commesso il fatto, il
giudice di appello avrebbe dovuto eliminare completamente la
condanna al risarcimento del danno e non solamente limitarla al

2

RITENUTO IN FATTO

danno morale.
2. Tale statuizione va dunque adottata in questa sede, per cui, in
accoglimento del ricorso dell’imputato, vanno annullate senza
rinvio le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Annulla senza rinvio le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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