Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5850 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5850 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIOP MOUSTAPHA N. IL 20/03/1991
avverso la sentenza n. 9296/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per • parte civile, l’Avv

Data Udienza: 18/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Diop Moustapha, arrestato il 13 agosto 2012 dai carabinieri di

Milano Porta Magenta, è stato processato con rito abbreviato e ritenuto
responsabile dei reati di cui agli articoli 337, 582, 585, 576 numero 1 e

2.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’imputato per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità in relazione al capo tre (contestato come ricettazione e poi
riqualificato in furto), sostenendo che non vi sia stata proposizione di
querela da parte del proprietario del bene rubato e quindi che il reato sia
improcedibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Diop sostiene che il proprietario del motociclo oggetto di furto
abbia formulato un semplice atto di denuncia e non una formale querela,
come si evincerebbe sia dal contenuto dell’atto che dalla forma utilizzata,
mancando ogni richiesta espressa di procedere.
2. Il ricorso è fondato; agli atti vi è una denuncia di furto che non
contiene alcuna richiesta di procedere penalmente contro il responsabile
e che pertanto non può essere qualificata come querela. Il reato di furto
semplice, così riqualificato il reato di cui al capo 3, è pertanto
im procedi bile.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza
impugnata va annullata, limitatamente al reato di furto semplice sub
3, per mancanza di querela e va elimina la relativa pena, pari a giorni
40 (il Diop ha avuto due mesi di aumento sulla pena principale per il
furto, da cui vanno detratti venti giorni per la scelta del rito).

p.q.m.

1

61, comma 2, del codice penale, nonché 624 dello stesso codice.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di
furto semplice sub 3 per mancanza di querela ed elimina la relativa pena,
pari a giorni 40 (un mese e giorni dieci) di reclusione.

Così deciso il 18/12/2013

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