Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 585 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 585 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
ADZOVIC LULUGI N. IL 15/01/1989
inoltre:
ADZOVIC LULUGI N. IL 15/01/1989
avverso la sentenza n. 791/2016 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
27/02/2017
visti g li atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2017 la relazione fatta dal
Consi g liere Dott. PALMA TALERICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per _I
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Udito, per ltrAntzr-l’Avv,

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Data Udienza: 21/09/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte di appello di Cagliari confermava la
pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 11.3.2016, con la quale Adzovic Lulugi era
stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, dl D.Lgs n. 159 del 2011
(per non avere ottemperato all’obbligo di soggiorno nel Comune di Alghero impostole con
decreto del Tribunale di Sassari di applicazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S., essendo stata sorpresa il 24.5.2015 nel Comune di

generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito,
era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione.
Descritto il fatto (peraltro, incontestato da parte dell’imputata) nella sua materialità come accertato dai Carabinieri che avevano controllato la Adzovic il 24.5.2015 nel
comune di Samassi – la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la ricorrenza
dell’esimente dello stato di necessità, invocato dalla difesa, evidenziando che non
risultava dal provvedimento del Tribunale di Sassari che, nell’ambito del procedimento di
prevenzione, fosse stato addotto alcunché in ordine alla impossibilità o anche soltanto
alla difficoltà da parte dell’imputata a soggiornare nel territorio di Alghero dove era stato
disposto per la predetta l’obbligo di soggiorno e che non risultava, altresì, che una volta
notificato all’interessata il decreto applicativo della misura di prevenzione, costei si fosse
attivata per ottenere una modifica della suddetta prescrizione, cosa che, invece, aveva
fatto soltanto nell’agosto del 2016.
La Corte di appello di Sassari ha, inoltre, escluso la ricorrenza della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen. in quanto, per un verso, l’offesa non poteva
essere ritenuta di particolare tenuità perché la scelta di non spostarsi ad Alghero,
malgrado la recente notifica del decreto di prevenzione, appariva indicativa di una forte
riottosità al rispetto delle prescrizioni imposte e, per altro verso, risultava che l’imputata
per ben due volte, prima dell’applicazione della misura di prevenzione, era stata
destinataria di avviso orale da parte del Questore senza che, tuttavia, la sua condotta
fosse diventata rispettosa delle regole della convivenza civile.
2.

Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto personalmente ricorso per

cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
agli artt. 54 cod. pen., 192, comma 1, 546, comma 1 lett. e), 598 cod. proc. pen., 131
bis, 132 e 133 cod. pen, nonché per inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. e per
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Ha, in proposito, osservato che la decisione impugnata deve essere censurata per
avere escluso la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente dello stato di necessità, con
2

Samassi) e, conseguentemente, previa concessione delle circostanze attenuanti

argomentare inadeguato e senza esaminare e valutare la documentazione prodotta con
l’atto appello, dalla quale risultava che l’imputata si era trasferita, dopo lo
smantellamento del campo nomadi di Alghero, nel Comune di Samassi ove si era stabilita
da circa due anni presso i suoceri, che la stessa, all’epoca del controllo, era in stato
avanzato di gravidanza e si trovava, altresì, in condizioni di estrema indigenza, che le
impedivano di trovare altro alloggio in Alghero; che, anche con riguardo all’esclusione
della ricorrenza della causa di non punibilità ex art. 131 -bis cod. pen., il giudizio è viziato
non avendo la Corte di appello adeguatamente valutato che il decreto di applicazione

controllo effettuato dai Carabinieri e che, perciò, appare decisamente contraddittorio e
illogico apostrofare come “riottoso” un soggetto che non ha la possibilità temporale e
materiale per ottemperare alle prescrizioni impostegli; che anche nella parte in cui è
stata rigettata l’ulteriore richiesta di riduzione della pena, l’operato della Corte di appello
si espone a dubbi di legittimità perché assolutamente non motivato al riguardo.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore
Generale della Repubblica di Cagliari.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e sostanziale (artt. 45, 54 cod. pen. 32 Cost., 530,
comma 3, 533 comma 1 cod. proc. pen. come novellato dall’art. 5 della legge 20 febbraio
2005 n. 46, 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)”; e ha evidenziato che la Corte
territoriale ha erroneamente valorizzato, al fine di escludere la ricorrenza dell’esimente di
cui all’art. 54 cod. pen., il comportamento dell’imputata nell’ambito del procedimento di
prevenzione non valutando le circostanze addotte dalla difesa e puntualmente
documentate (l’imputata si era trasferita dopo lo smantellamento del campo nomadi di
Alghero nel Comune di Samassi ove si era stabilita da circa due anni presso i suoceri;
l’imputata era in attesa della nascita di un figlio venuto alla luce nel mese di giugno del
2015; la predetta si trovava in condizioni di estrema indigenza, che le impedivano di
trovare altro alloggio in Alghero)); che rientrano nel concetto di danno grave alla persona
non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che
attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona e quindi quelle situazioni che
minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto tra cui anche il diritto
all’abitazione; che le documentate circostanze addotte dalla difesa ben potevano
legittimare la ricorrenza dello stato di necessità; che, in ogni caso, le circostanze
suddette configurano un non irragionevole dubbio in ordine alla ricorrenza dello stato di
necessità anche putativo.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale e sostanziale (artt. 45, 51 cod. pen. 32 Cost.,
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della misura di prevenzione era stato notificato alla interessata solo due giorni prima il

530, comma 3, 533 comma 1 cod. proc. pen. come novellato dall’art. 5 della legge 20
febbraio 2005 n. 46, 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)” e ha osservato che la
condotta dell’imputata – per le considerazioni già svolte nel primo motivo di ricorso – ben
poteva essere ritenuta scrinninata dall’avere ella agito nell’esercizio di diritto (anche
putativo) e, in particolare, per garantire a sé stessa e ai suoi due figli ancora infanti il
diritto di abitazione quale presupposto indifettibile per assicurare agli stessi il diritto alla
salute.

applicazione della legge penale e sostanziale (art. 42, comma 2, cod. pen., 75, comma 2
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 530, comma 1, 533, comma 1, cod. proc. pen. come
novellato dall’art. 5 L. 20 febbraio 2006, n. 46, 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)”; e
ha sostenuto che la Corte di appello ha completamente omesso di considerare l’incidenza
e la rilevanza sull’elemento soggettivo del reato delle circostanze addotte e documentate
dalla difesa in precedenza citate; che, peraltro, proprio la successiva modifica del luogo di
esecuzione dell’obbligo di soggiorno (dal comune di Alghero a quello di Samassi) rendeva
evidente l’assenza di dolo in capo all’imputata.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale (art. 131 -bis cod. pen., 606, comma 1, lett. b cod. proc.
pen.)” in quanto la Corte di appello di Cagliari, non valutando le circostanze addotte dalla
difesa (la condizione sociale, economica e familiare dell’imputata; le ragioni che l’avevano
determinata a trasferirsi permanentemente dal territorio di Alghero a Samassi; la
circostanza che la violazione dell’obbligo di soggiorno era stata accertata dopo solo due
giorni dalla data in cui era stato notificato il decreto di applicazione della misura di
prevenzione; il fatto che nel successivo mese di agosto il Tribunale di Sassari aveva
modificato la localizzazione della dimora dell’imputata nel comune di Samassi ove di fatto
la predetta viveva stabilmente) ha violato i parametri individuati dall’art. 131 -bis cod.
pen..
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di carenza, manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc.
pen.)”; e ha sostenuto che per le considerazioni svolte negli altri motivi, la sentenza
impugnata risulta, altresì, affetta da manifesta incongruità motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce
reato, restando assorbite tutte le altre articolate censure proposte nei ricorsi
dell’imputata e del Procuratore generale della Repubblica di Cagliari.

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3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea

E in vero, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, l’imputata
era stata controllata dai Carabinieri nel Comune di Samassi in data 24.5.2015, due giorni
dopo dalla data in cui le era stato notificato il decreto del Tribunale di Sassari con il quale
le era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno nel Comune di Alghero.
Risulta, inoltre, dalla decisione impugnata che l’imputata nell’agosto del 2015 chiese e
ottenne dal Tribunale di Sassari la modifica del luogo di esecuzione dell’obbligo di

Ancora, le parti concordano nel riferire che la documentazione prodotta dalla difesa
dell’imputata ai giudici di merito era idonea a dimostrare che l’Adzovic si era permanente
trasferita a Samassi a seguito dello smantellamento del campo nomadi di Alghero, dove
soggiornava, andando ad abitare presso i suoceri a Samassi, nonché che la stessa,
quando le era stato notificato il decreto applicativo della misura di prevenzione, si
trovava in stato avanzato di gravidanza e versava in condizioni economiche disagiate che
le impedivano di trovare altra dimora in Alghero; e hanno, conseguentemente,
evidenziato che tali obiettive circostanze rendevano quanto meno difficoltoso il rientro
dell’imputata nel luogo in cui le era stato imposto di soggiornare.
Orbene, ritiene il Collegio che gli evidenziati dati fattuali, incontroversi e obiettivi,
incidono sull’elemento soggettivo del reato e legittimano, quanto meno, il dubbio che in
capo alla Adzovic sussistesse la cosciente volontà di inadempimento dell’obbligo
impostole con la misura di prevenzione.
Ai sensi dell’art. 620 lett. I cod. proc. pen., si reputa superfluo disporre il rinvio al
giudice di merito.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso, il 21 settembre 2017
Il Consigliere estensore
Palma Talerico

C2-32-A-4

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei
IP .22 22_.-

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soggiorno.

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