Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 585 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 585 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTANILE FILOMENA N. IL 23/01/1953
avverso la sentenza n. 4348/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per I I a t.t
e n”

Udito, per la

e civile, l’Avv

Udit iidifensor Avv. k.”410 P-ItALLtru.-

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etchicA,-)

A. ‘

Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 29/02/2012, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato Filomena Montanile alla pena ritenuta di giustizia e al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all’art.
616 cod. pen., contestato nei seguenti termini: “perché, pur non essendone destinataria,
apriva e prendeva cognizione della corrispondenza — contratto editoriale Società Guida
datato 17.3.2005 — destinata a Cataudella Michele, suo marito non convivente, dal quale è
legalmente separata, utilizzandola nella causa di separazione pendente innanzi al Tribunale

2. Nell’interesse della Montanile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione dell’art. 616 cod. pen. e
travisamento del fatto. Al riguardo, si rileva che all’imputata era contestato di avere aperto e
preso cognizione della corrispondenza chiusa indirizzata al Cataudella e si aggiunge: a) che il
destinatario aveva già preso visione e cognizione della corrispondenza incriminata; b) che la
busta contenente il contratto di edizione era giunta già aperta a destinazione, come
confermato dalla teste Sara Cataudella; c) che nella condotta della Montanile non è neppure
rawisabile l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 616 cod. pen. — peraltro mai contestata
-, in quanto, nella specie, era ricorrente una giusta causa di rivelazione del contenuto
dell’atto.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la Corte territoriale
aveva omesso di valutare la rilevanza della pregressa conoscenza, da parte del destinatario,
del contenuto della corrispondenza.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all’elemento soggettivo del
reato, dal momento che la ricorrente aveva rinvenuto il plico già aperto sulla sua scrivania,
talché, non avendolo ricevuto personalmente, non aveva conoscenza del fatto che il marito
non ne avesse preso cognizione.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, per non
avere la Corte territoriale proceduto alla rinnovazione dibattimentale, in merito ai testi, prima
ammessi e poi non sentiti dal giudice di primo grado, i quali avrebbero potuto confermare
che il contenuto del contratto inviato al Cataudella era ben noto a quest’ultimo, giacché
l’invio del documento, per la formale accettazione, segue alla definizione dell’accordo.
Considerato in diritto
1. In assenza di cause evidenti di inammissibilità, occorre rilevare che, per effetto della
sospensione registrata in appello, è maturato, in data 23/01/2013, successivamente alla
sentenza di secondo grado (29/02/2012), il termine dì prescrizione.
2. Ciò posto, la presenza della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile impone
comunque l’esame del ricorso.

1

di Napoli — I sezione civile”.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, giacché, come emerge dalla sentenza impugnata
e dalla lettura complessiva e sostanziale del fatto storico ascritto all’imputata, la condotta
contestata si è tradotta nella indebita utilizzazione di corrispondenza sottratta al destinatario
e distratta a fini diversi.
Ne discende l’irrilevanza del fatto che il plico fosse chiuso o aperto, essendo evidente che la
corrispondenza era destinata ad altri, come pure del fatto che il destinatario ne conoscesse il
contenuto, giacché la norma tutela la libertà individuale e la riservatezza.
Va, in conclusione, ribadito che integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di

bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso,
sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma secondo, cod. pen., la quale presuppone
che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione
per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 cod. proc.
civ., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di
documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo (Sez. 5, n. 35383 del
29/03/2011, Solla, Rv. 250925).
2.2. L’assoluta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato contesto, della pregressa
conoscenza del contenuto della corrispondenza da parte del destintario, rende inammissibili
per manifesta infondatezza i restanti motivi di ricorso.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

corrispondenza (art. 616 cod. pen.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza

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