Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5847 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5847 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso propósto da:
XHAFA ELTON N. IL 03/08/1980
avverso la sentenza n. 928/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. ■…3,,,J.
che ha concluso per

/
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, assolto il prevenuto da un’ipotesi di
violazione della L. 286/98, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 8 ottobre 2007 dal
Tribunale di Pavia, appellata da XHAFA Elton, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato commesso il 6 ottobre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di unico articolato motivo con cui deduce
vizio di motivazione con riferimento al momento della consumazione del delitto.
La Corte di merito non avrebbe correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza in
merito alla consumazione del reato di furto in supermercato, con riguardo alla situazione di chi,
come il prevenuto, era stato seguito in videosorveglianza da un addetto per tutto il suo muoversi
nell’interno dell’esercizio e soprattutto quando aveva bevuto parte della bottiglia di birra prelevata dal banco ed aveva utilizzato il lucida-scarpe. L’addetto sarebbe potuto quindi intervenire in
ogni momento per fermare l’azione del prevenuto così che il passaggio dalle casse non avrebbe
potuto avere, nella concreta situazione, il significato di momento di impossessamento della merce, come individuato dalla costante giurisprudenza, perché la predisposizione della sorveglianza
avrebbe impedito che il prevenuto potesse acquisire un potere autonomo sulle cose non passate
dalle casse per il pagamento.
Il ricorso non è fondato in quanto il ricorrente non considera che la più recente giurisprudenza di
questa Corte, condivisa dal Collegio (Sez. V, n. 20838 del 7/2/2013, Rv. 256499; n. 7235 del
2004, Rv. 227347; n. 23020 del 2008, Rv. 240493; n. 27631 del 2010, Rv. 248388; n. 37242 del
2010, Rv. 248650; n. 7086 del 2011 Rv. 249842) ha ritenuto che costituisce furto consumato e
non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto self service evitando il pagamento alla cassa, a nulla rilevando che il fatto
sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza.
Nel caso di specie peraltro il controllo sul prevenuto ha consentito solo di rilevare un’attività non
ancora concretizzatasi nell’impossessamento della merce, perché il suo comportamento non risulta fosse tale da dimostrare di per sé l’intenzione di impossessarsene, ben potendosi risolvere
con un passaggio alle casse per pagare anche il prodotto parzialmente consumato. Solo con il
passaggio attraverso le casse l’intenzione dell’agente si è manifestata in modo inequivoco, ma
con l’uscita dall’area di vendita contestualmente si è verificato anche un seppure parziale, e temporalmente limitato, impossessamento della merce qualificabile in termini di consumazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigettg il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2013.

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