Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5846 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5846 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAMHADOU IBRAHIM N. IL 05/10/1980
avverso la sentenza n. 2099/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/02/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9-.41-t-tAL gLAvA231—
che ha concluso per A _Q
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Data Udienza: 13/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, quale giudice di rinvio dalla cassazione, ha riformato la sentenza emessa in data 16 ottobre 2006 dal locale Tribunale, che aveva assolto l’imputato dal reato lui ascritto, ed ha condannato MAMHADOU Ibrahim alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.L.vo 286/98, commesso il
28 marzo 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge non essendo il fatto più
previsto dalla legge come reato, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’unione
europea accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per
tutte Sez. 1, sent. n. 20130 del 29/4/2011, Rv. 250041, ric.: Sali), la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, posta in essere prima della scadenza dei
termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2008, avente efficacia diretta nel nostro paese dal 24 dicembre 2010, non è più
prevista dalla legge come reato, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea depositata il 28 aprile 2011.
La sentenza, interpretando il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le
rispettive giurisdizioni, ha affermato che “la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16,
deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come
quella in discussione.., che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine
di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”.
Di conseguenza, spettando al giudice nazionale “disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286
del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter, di
tale decreto legislativo”, si determina un effetto paragonabile a quello della legge sopravvenuta,
come ritenuto dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e
241 del 2005) secondo la quale i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, con portata abolitrice della norma incriminatrice.
L’accertata abolitio criminis comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il fatto ascritto al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto come reato.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2013.

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