Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5844 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 5844 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO GIUSEPPA N. IL 06/12/1964
avverso la sentenza n. 6079/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per la parte civile, l’avv. Lucia Gulino, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
– Udito, per l’imputato, l’avv. Mauro Marconi, che insiste per l’accoglimento del
ricorso.

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 maggio 2013, in parziale
riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Consiglio Giuseppa
a pena di giustizia per lesioni personali volontarie in danno di Fellini Rita (art.
582 cod. pen.), oltre al risarcimento del danno patito da quest’ultima.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputata, l’avv. Mauro Marconi, il quale si duole della carenza ed illogicità
della motivazione, in quanto la decisione di condanna si fonda – a suo giudizio su prova carente e male interpretata e senza una puntuale disamina delle
questioni di fatto e di diritto sottoposte all’attenzione del giudicante.
Si duole, inoltre, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata
concessione delle attenuanti generiche, “argomentate” oralmente dal difensore
in udienza.

3. In data 20-11-2013 ha depositato memoria difensiva la parte civile Fellini
Rita, con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’imputata per la sua
genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità.
La ricorrente evita accuratamente di confrontarsi con la ricostruzione della
vicenda operata dai giudici di primo e secondo grado, i quali, sulla scorta delle
dichiarazioni di numerosi testimoni, hanno accertato che l’imputata, a seguito di
un alterco avuto con la persona offesa (che la invitava a non ostacolare
l’ingresso degli altri dipendenti al luogo di lavoro), aggredì quest’ultima e la fece
rovinare per terra, procurandogli le lesioni lamentate e certificate. Tanto è stato
accertato sulla base non solo delle dichiarazioni della Fellini, pur valutate come
coerenti e credibili, ma anche del teste Aloisio, che la ricorrente avrebbe voluto senza spiegare il fondamento della domanda – riesaminare, e degli altri soggetti,

2

RITENUTO IN FATTO

colleghi di entrambe le parti in causa, che stazionavano all’esterno del luogo di
lavoro.
Il primo motivo di ricorso si risolve, pertanto, nella apodittica negazione
degli elementi a carico e va pertanto dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo è inammissibile perché trascura persino la motivazione e il
dispositivo della sentenza di primo grado, da cui risulta che le attenuanti
generiche sono state concesse.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.

di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto dei motivi
di ricorso, si reputa equo quantificare in C 1.000. L’imputata va anche
condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo
grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in
complessivi euro 1.200, oltre accessori secondo legge.
Così deciso il 5/12/2013

616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e

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