Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5843 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5843 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AQUINO MASSIMO LUIGI N. IL 21/09/1975
avverso la sentenza n. 1317/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 27/9/2012, a conferma di
quella emessa dal locale Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato

contenente 15.000 euro, che strappava dalle mani di Lin Yuquin, venendo subito
bloccato dai connazionali della derubata.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Luigi Cuscunà, il quale si duole dell’erronea applicazione
dell’art. 56 cod. penale. Deduce che per la sussistenza del furto consumato
necessitano sia la sottrazione della cosa che l’impossessamento da parte del
ladro e che nel caso di specie si è realizzata solo la prima condizione, in quanto il
D’Aquino non è riuscito a instaurare una signoria autonoma sul res furtiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va rigettato perché, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa
sottratta sia passata, anche per brevissimo tempo, sotto l’autonoma disponibilità
dell’agente, a nulla rilevando che il ladro abbia subito perso la disponibilità della
cosa, per effetto della reazione del derubato o per l’intervento delle forze
dell’ordine o di terzi estranei (ex multis, n. 20838 del 7/2/2013).
Nel caso di specie l’imputato, dopo aver sottratto la busta col denaro, era
riuscito ad allontanarsi dal negozio e fuori di questo fu bloccato dai conoscenti
della vittima. Egli era riuscito, pertanto, sia pure per breve tempo, a far propria
la res furtiva.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/12/2013

D’Aquino Massimo a pena di giustizia per il furto aggravato di una busta

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