Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 584 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 584 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOSTACCIO PIETRO nato il 19/04/1980 a MESSINA

avverso la sentenza del 27/04/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

C11111M;15:1:532:”1
IL PG chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore
E presente l’avv.to Ceserani Guido Ferdinando del foro di Milano per delega orale
dell’avv.to Giuseppe Mancuso del foro di Catania che si riporta ai motivi di
ricorso.

Data Udienza: 21/09/2017

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
L’avv. Guido Ferkifiando Cesarani, in sostituzione dell’avv. Giuseppe
Mancuso, difensore dell’imputato, ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

giudizio abbreviato innestato su rito direttissimo, condannava Mostaccio Pietro esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computata la
diminuente per la scelta del rito, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione, avendo ritenuto l’imputato colpevole del reato previsto dall’art. 9,
comma secondo, I. n. 1423 del 1956 (art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011). Secondo
l’impostazione accusatoria compendiata nel capo di imputazione, il 24 luglio 2011
il Mostaccio aveva guidato un ciclomotore mentre usava un telefono cellulare,
senza essere munito dei documenti del veicolo né di casco protettivo, così violando
il precetto di rispettare le leggi dello Stato, impostogli con la misura di prevenzione
di cui al decreto del Tribunale di Messina datato 5 giugno 2009, che aveva adottato
nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. La condanna veniva confermata dalla Corte di appello di Messina con
sentenza del 27 aprile 2016 depositata il 13 giugno 2016. Il giudice di appello
poneva in evidenza che all’imputato era stato contestato, fra l’altro, l’uso del
telefono cellulare, che il comportamento era pericoloso per la sicurezza degli utenti
della strada e, apprezzato con le altre violazioni ivi indicate – di mancato uso del
casco protettivo e di mancata esibizione dei documenti relativi al ciclomotore descriveva una condotta complessiva di palese spregio delle norme in materia di
circolazione stradale ed era quindi sicuramente antigiuridico, in quanto lesivo della
prescrizione imposta al sorvegliato speciale di rispettare le leggi.

3. L’avv. Giuseppe Mancuso, difensore del Mostaccio, ha proposto ricorso
per cassazione con atto depositato il 29 settembre 2016, in cui deduce,
richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., erronea applicazione
della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione. Il giudice di appello, sebbene abbia condiviso la doglianza difensiva
secondo la quale non erano state mai contestate all’imputato le violazioni ritenute
dal giudice di primo grado come base della sentenza di condanna, l’ha confermata

2

1. Con sentenza del 15 dicembre 2011, il Tribunale di Patti, in esito a

sul presupposto che, comunque, altre violazioni commesse dall’imputato rendano
configurabile il reato in questione giustificando la pronuncia. Il giudice di appello,
invece di integrare la sentenza di primo grado con argomenti comunque non
condivisibili, avrebbe dovuto censurarla perché fondata su presupposti estranei al
processo. La sentenza di appello rivela un rigore ingiustificato ed eccessivo rispetto
a quanto realmente commesso dall’imputato.

4. Questo Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità,

leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs.
n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle
prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini
dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Sez. U, n. 40076 del
27/04/2017 – dep. 05/09/2017, Paternò, Rv. 270496).

5. Nel caso in esame, al Mostaccio è stato contestato proprio di avere
violato, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, la prescrizione generica di rispettare le leggi, poiché era stato
scoperto mentre, privo di casco protettivo, guidava un ciclomotore in mancanza
dei relativi documenti e usava un telefono cellulare. In applicazione del suddetto
principio, occorre quindi affermare che il reato non sussiste e annullare senza
rinvio la sentenza impugnata.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

l’inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le

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