Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 584 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 584 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARSILI PAOLO N. IL 30/04/1964
avverso l’ordinanza n. 710/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
17/09/2014
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/ctc le conclusioni del PG Dott. A
JA.k.

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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17.9.2014 il Giudice per le indagini preliminari
Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza
camerale sulla richiesta del pubblico ministero, revocava l’indulto applicato il
6.8.2008 a Paolo Marsili, ai sensi della legge n. 241 del 2006, ritenendo
sussistente il presupposto di cui al comma 3 dell’art. 1 della citata legge, avendo
il Marsili commesso nel termine di cinque anni altro reato per il quale è stata

predetti fini deve aversi riguardo alla pena complessiva finale patteggiata per il
reato commesso nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del
2006.

2. Proponeva ricorso per cassazione il Marsili, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando la violazione di legge con riferimento all’art. 1 comma 3
legge n. 241 del 2006. Rileva che con la sentenza emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 22.5.2012 è stata applicata ex
art. 444 cod. proc. pen. in relazione a reati commessi il 19.9.2010 la pena
complessiva di anni tre e mesi tre di reclusione, determinata nella pena base per
il reato più grave di anni due e mesi otto di reclusione, aumentata per la
continuazione e ridotta per la diminuente del rito nella misura indicata. Dovendo
aversi riguardo alla sola pena per il reato più grave con la diminuente per il rito,
non sussiste il presupposto di legge per la revoca del beneficio dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Deve ribadirsi che, ai fini dell’applicazione o della revoca dell’indulto in caso
di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta
relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986,
24/11/2009, Agnello, rv. 245967; Sez. 1, n. 4084 del 11/01/2013, D’Amico, rv.
254608). In applicazione di detto principio – affermato anche dalle Sez. U., n.
21501 del 23/04/2009, Astone, pur esaminando una diversa ipotesi – il giudice
dell’esecuzione è tenuto a verificare se la condanna in ragione della quale viene
disposta la revoca del beneficio dell’indulto ha riguardo a più reati unificati sotto
il vincolo della continuazione e, in tal caso, se la pena base per il reato più grave
individuato era stata determinata in misura tale da comportare la revoca del
beneficio dell’indulto.

2

applicata la pena di anni tre e mesi tre di reclusione. Affermava, in specie, che ai

Inoltre, per la determinazione del quantum di pena inflitta si deve tener
conto delle diminuenti applicate in relazione alla scelta di un rito speciale (Sez.
1, n. 2617 del 21/11/2012 – dep. 17/01/2013, Perez, rv. 254236).
Nella specie, il giudice dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei
suddetti principi, atteso che – come risulta dagli atti – la sentenza di applicazione
di pena indicata come causa di revoca del beneficio si riferisce a più reati in
continuazione e la pena per ítreato più grave, tenuto conto delle circostanze
attenuanti e della diminuente per il rito, è inferiore a due anni di reclusione.

impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Così deciso, 1’11 novembre 2015.

Non sussistendo il presupposto per la revoca dell’indulto, il provvedimento

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