Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 584 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 584 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO CARMELO N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 686/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
09/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Sa,-5- che ha concluso per

Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 09/11/2011, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva condannato Carmelo Romano alla pena ritenuta di giustizia in
relazione al reato di furto aggravato dall’uso della destrezza, per avere sottratto una busta
contenente etichette di capi di abbigliamento e la somma di euro 40,00, collocate dietro il
bancone di un negozio Benetton.
2. Nell’interesse del Romano è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.

momento che il Romano era stato inseguito da Antonio Catania, responsabile del punto
vendita e successivamente da due agenti in borghese, i quali erano riusciti a fermarlo.
2.2. Con il secondo motivo, si critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto
l’aggravante della destrezza, che aveva impedito di fare applicazione dell’art. 626 cod. pen. e
di prendere atto della conseguente improcedibilità dell’azione penale, per assenza di querela.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente rileva che, a fronte del riconoscimento dell’insussistenza
dell’aggravante della destrezza, il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto
dell’inesistenza di una querela, essendo presente in atti solo la denuncia del Catania, il quale
non poteva essere qualificato come procuratore speciale della società.
2.4. Con il quarto motivo si invoca l’intervenuta prescrizione.
Considerato in diritto
1. Esaminando, per ragioni di ordine logico, i motivi secondo e terzo, i quali convergono
nella finalità di giungere all’affermazione dell’improcedibilità dell’azione penale (alla luce della
prevalenza del proscioglimento per mancanza di querela rispetto alla declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione: Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768;
Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419), osserva la Corte che essi non sono
fondati, in quanto l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il Romano aveva
sottratto gli oggetti da un cassetto del bancone del negozio (in definitiva, approfittando di
una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa
aveva momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso
luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita
o di lavoro: Sez. 6, n. 23108 del 07/06/2012, Antenucci, Rv. 252886) non è contrastata da
critiche specifiche, così come non è neppure contestato il rilievo della Corte relativo
all’assenza di un grave ed urgente bisogno dell’imputato. Ne discende che l’operatività
dell’art. 626 cod. pen. è preclusa sia, in radice, alla luce dell’ultimo comma dell’articolo
stesso, sia comunque perché non ricorrono i presupposti di operatività della norma.
2. Esclusa la sussistenza del tentativo invocata col primo motivo (secondo il condiviso
orientamento di questa Corte, costituisce furto consumato e non tentato quello che si
commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce
prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto

1

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del tentativo, dal

sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Sez.
5, n. 7086 del 19/01/2011, Marin, Rv. 249842), deve prendersi atto che in data 14/04/2012,
ossia successivamente alla pronuncia di secondo grado, il reato si è estinto per prescrizione.
3. La sentenza impugnata va in conseguenza annullata senza rinvio per tale causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

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