Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5837 del 17/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5837 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGNONE GIOVANNI SALVATORE N. IL 04/04/1953
avverso la sentenza n. 219/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
27/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. etyvétli;m4.
che ha concluso per j kAMAAA4400, ht
9.1.144r

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

&k’ 4IL

Data Udienza: 17/01/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 febbraio 2012, la Corte d’ Appello di Palermo, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala appellata da
Brignone Giovanni Salvatore, lo assolveva dal reato ascrittogli al capo A perché il
fatto non sussiste e per l’ effetto rideffirriinava la pena in ordine al reato sub B in
mesi 5 di reclusione ed € 500 di multa; confermava nel resto l’ impugnata sentenza
con la quale questi era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata in danno del

indebitamente dall’ ufficio durante le ore di lavoro nei giorni 29, 30, 31 ottobre, 4 e
27 novembre 2008.
La Corte territoriale, certa essendo la prova dell’ indebito allontanamento dalli
ufficio, escludeva che il danno arrecato alla pubblica amministrazione fosse
economicamente non apprezzabile.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’
art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alli art. 640 Cod. Pen. per
non avere la sentenza impugnata spiegato compiutamente la sussistenza del reato
nonostante l’ esiguo ammontare del danno patrimoniale, economicamente non
apprezzabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E condiviso il principio di diritto, richiamato anche dal ricorrente, secondo il quale la
falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui
cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea
oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la
presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico
dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della
scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare
economicamente apprezzabili (Cass. Sez. 2, 12.6.2008 n. 26722, Cass. Sez. 2,
6.10.2006 n. 34210).
Ma di tale regola ermeneutica hanno fatto corretto uso i giudici di merito, che
hanno anche quantificato il danno in cento/00 euro circa.
Va ribadito che “il palese ingiustificato protrarsi della assenza dal posto di lavoro
dell’imputato, ha realizzato una sospensione di fatto del rapporto di impiego che ha
necessariamente prodotto – avuto anche riguardo alle dimensioni circoscritte della
unità produttiva …. – un danno patrimoniale per l’ente, chiamato a retribuire una
“frazione” della prestazione giornaliere non effettuata, e con l’ulteriore danno
(patrimoniale e di immagine) correlato alla mancata presenza del dipendente nel

Comune di Pantelleria presso il quale prestava servizio, per essersi allontanato

presidio lavorativo, rimasto così sguarnito della corrispondente unità di lavoro.
Circostanze tutte, quelle esposte, al cui risalto, agli effetti della configurazione del
reato contestato, non può certo far velo la eventuale difficoltà di quantificazione del
danno, considerato che, nella specie, la relativa sussistenza ed apprezzabilità in
termini economici è da reputarsi sussistente al di là’ di ogni ragionevole dubbio.”
(cfr. Cass. Sez. 2, n. 34210/2006 cit.).
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

pagamento delle spese processuali.

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